La guerra contro i decibel è naufragata in nome di un più alto interesse nazionale. Niente da fare per quelle trecento e oltre famiglie che faticano a dormire per colpa dei Freccia Rossa e Eurostar che finiscono giorno e notte al deposito della Martesana. Niente da fare neppure per il Comune di Milano che con un provvedimento urgente a giugno aveva ordinato a Trenitalia «di evitare ogni ulteriore disturbo alla salute e al riposo delle persone causato da un livello di esposizione al rumore superiore ai limiti consentiti, mediante l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, con particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni, con effetto immediato nelle modalità operative». L’inquinamento acustico in città si risolve sempre più spesso davanti al Tar. Ma mentre i comitati di San Siro sono riusciti a mettere il silenziatore a fenomeni del calibro di Bruce Springsteen (costretto a cantare sottotono durante i concerti estivi per non disturbare la quiete e il riposo dei residenti attorno allo stadio) lo stesso non è riuscito per le più prosaiche e di certo meno artistiche emissioni acustiche dei convogli ad alta velocità.
I 70 decibel registrati in via Isocrate o in via Prospero Finzi o in via Breda dai tecnici dell’Arpa, stavolta possono essere raggiunti e superati. In questo caso - hanno sentenziato i giudici del Tar - Palazzo Marino non può far valere il proprio regolamento che stabilisce il tetto massimo di decibel consentiti in città, ossia 65 decibel in orario diurno e 55 decibel in quello notturno. Esiste infatti un interesse ultralocale che, secondo i giudici, deve essere rispettato. «I convogli in sosta presso lo Scalo Martesana sono adibiti all’erogazione del servizio di trasporto nazionale ad alta velocità e costituiscono pertanto un’infrastruttura strategica per l’intero sistema dei trasporti ferroviari. In tal senso la loro localizzazione su un sito anziché su un altro, le modalità di effettuazione delle attività di raffreddamento e di pulizia, la relativa movimentazione, comporterebbero scelte e valutazioni di rilevante interesse pubblico, che influirebbero sulla funzionalità del trasporto nazionale».
Nella motivazione della sentenza con la quale i giudici hanno accolto il ricorso di Trenitalia contro l’ordinanza del Comune si legge: «Presso lo scalo Martesana viene svolta un’attività che si presenta intimamente connessa con l’esercizio del servizio pubblico essenziale di trasporto ferroviario, in quanto attività necessaria per la corretta funzionalità del servizio medesimo(…) In definitiva, si deve ritenere che la specialità della normativa applicabile all'inquinamento acustico proveniente dalle infrastrutture ferroviarie sia ampiamente giustificata dalla tipologia del servizio implicato, concernente il collegamento ferroviario ad alta velocità tra le principali città del territorio nazionale».
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