Il canone Rai è tornato a costare 90 euro. A partire dal 2025, infatti, sarà richiesta ai contribuenti la cifra piena. Non è infatti passato in commissione Bilancio del Senato l'emendamento della Lega che chiedeva di mantenere l'imposta a 70 euro, fatto che ha generato non poche discussioni all'interno del governo. Si riparte, dunque, con la vecchia cifra di 90 euro, che tutti quanti saranno tenuti a pagare, salvo eccezioni. Ma chi può chiedere l'esenzione? E in che modo?
Le esenzioni
Potranno astenersi dal pagare il canone Rai i cittadini di età superiore ai 75 anni e con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore a 8.000 euro. A seguire abbiamo, per effetto di convenzioni internazionali, i diplomatici, i funzionari o gli impiegati consolari e i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana. Infine ci sono coloro che dichiarano di non possedere alcun apparecchio televisivo. Tutti questi soggetti hanno facoltà di non pagare l'imposta presentando una formale domanda di esenzione.
I casi nello specifico
Gli anziani over-75
Per quanto riguarda gli ultrasettantacinquenni, questi devono dimostrare che il loro reddito annuo, incluso quello del coniuge, non supera gli 8mila euro. Non devono inoltre figurare conviventi titolari di un reddito proprio, con l'unica eccezione di badanti o collaboratori domestici. Perché l'esenzione sia consentita, gli apparecchi devono trovarsi nella casa di residenza. Non è valida, invece, quando si parla di apparecchi ubicati in altre abitazioni.
Inoltre, come precisa Agenzia delle entrate, "l'agevolazione spetta per l'intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell'anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell'anno, l'agevolazione spetta per il secondo semestre". Inoltre, si legge sul portale dell'agenzia, coloro che "hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell'agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perchè si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (compilazione della sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva)".
Chi dovesse aver pagato l'imposta pur essendo in possesso dei requisiti per l'esenzione, può presentare domanda di ottenere un rimborso. Vi è infatti un modello da compilare che include anche la dichiarazione sostitutiva in cui vengono dimostrate le condizioni e i requisiti che danno diritto all'esenzione.
Entrambe, rischiesta di rimborso e dichiarazione sostitutiva, possono essere spedite via posta con plico raccomandato, senza busta, all'indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino. Oppure si può inviare via posta elettronica certificata a cp22.canonetv@postacertificata.rai.it. È infine possibile recarsi presso uno sportello di Agenzia delle entrate.
Chi non detiene un apparecchio televisivo
Coloro che non sono in possesso di un apparecchio televisivo, ma sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale, possono richiedere l'esenzione, così da non vedersi recapitare l'importo in bolletta. Bisogna però dimostrare che nessun membro della famiglia detiene un apparecchio televisivo. Anche gli eredi devono, nel caso, presentare una dichiarazione sostitutiva.
Inoltre, come precisato dall'agenzia, "coloro che in precedenza hanno presentato una denunzia di cessazione dell'abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per evitare l'addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l'utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento". Laddove si presenti quest'ultima situazione, viene raccomandato di compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione ha validità annuale, e può essere inoltrata solo dai titolari di un'utenza elettrica.
Le date da tenere a mente sono 1 luglio - 31 gennaio dell'anno successivo per quanto riguarda l'esonero del pagamento per l'intero anno successivo; 1 febbraio - 30 giugno per quanto concerne l'esonero dall'obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno. Eventuali successive variazioni devono essere comunicate ad Agenzia delle entrate.
La dichiarazione sostitutiva può essere trasmessa via app, tramite Caf e simili, via raccomandata all'indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino (ma deve essere allegato un documento di riconoscimento), tramite posta elettronica certificata con firma digitale all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.
Diplomatici e militari stranieri
Nel caso dei diplomatici e dei miliari stranieri, va ricordato che a partire dall'anno 2016 "è previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone tv mediante addebito sulla fattura dell'utenza di energia elettrica. La presentazione della dichiarazione sostitutiva consente di far valere la condizione di esenzione anche al fine di evitare l'addebito del canone sulla fattura dell'utenza di energia elettrica intestata al dichiarante". Nel caso in cui l'intestataro dell'utenza non sia il dichiarante, bensì un membro della famiglia anagrafica, si è tenuti a riportare i dati anagrafici per intero del componente della famiglia anagrafica del dichiarante intestatario dell'utenza elettrica residenziale.
Militari stranieri e diplomatici hanno diritto all'esenzione per effetto di convenzioni internazionali.
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata, con allegato un documento di riconoscimento valido, con plico raccomandato senza busta all'indirizzo di Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino. L'invio può essere effettuato ogni giorno dell'anno.
"Qualora, a seguito di variazioni dell'incarico cui è legata la condizione di esenzione, sia rinnovata la carta d'identità diplomatica o ne sia rilasciata una nuova, è onere del dichiarante presentare tempestivamente una nuova dichiarazione in cui siano inseriti i dati aggiornati (numero, data di rilascio, data di scadenza)", informa Agenzia delle entrate.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.