Dall’inizio di quest’anno è entrata in vigore anche ai fini delle agevolazioni da Super Bonus e Bonus edilizi, l'attestazione SOA, un tipo di certificazione già previsto per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche. A partire dal primo gennaio 2023, infatti, tutte le imprese private interessate ad effettuare lavori di riqualificazione su immobili e condomini con i Bonus edilizi devono dotarsi di tale attestazione, in caso di importi superiori a 516.000 euro, con conseguente obbligo di richiedere la SOA da parte dei committenti.
La novità è stata introdotta nel 2022 con la Legge 20 maggio 22. N. 51 e resa definitiva da inizio 2023. Le imprese dunque devono ora dimostrare di aver fatto almeno richiesta agli enti certificatori e, per poter lavorare, dal prossimo 1° luglio dovranno aver ottenuto la certificazione vera e propria. Solo le imprese in regola con l’attestazione potranno sottoscrivere contratti di appalto superiori a 516.000 euro. Ma vediamo più nel dettaglio in cosa consiste la certificazione, e quali sono i criteri per ottenerla.
Che cos’è la SOA
La Certificazione SOA (acronimo di Società Organismo di Attestazione, dall’istituto che rilascia il documento a dimostrazione dei requisiti economico-organizzativi dell'impresa) è un’attestazione obbligatoria che riguarda la partecipazione a gare d’appalto per portare a termine lavori pubblici. Scopo primario del documento, comprovare che un’azienda del settore edile abbia tutte le carte in regola e le capacità idonee per realizzare opere pubbliche di lavori con un importo superiore a 150.000 euro, in relazione alla base d’asta. I lavori in questione possono essere portati a termine in maniera diretta, o ricorrendo al subappalto. In pratica, mediante l’attestazione SOA si certifica che quella determinata impresa edile risulta in possesso dei vari requisiti previsti dalla normativa in vigore, relativamente all’area dei contratti pubblici di lavori.
Grazie alla SOA, un’impresa del settore edile viene riconosciuta come soggetto qualificato per l’appalto di lavori. Sono ben 52, tra opere di natura generale e lavori di tipo specializzato, le categorie tenute in considerazione. 39 categorie si riferiscono a opere specializzate, come arginature, finiture in vetro, in legno, in gesso, arredo urbano, scavi, finiture tecniche, demolizioni, restauri di superfici decorate e impianti; 13 riguardano, invece, opere di tipo generale, come edilizia civile, strade, restauri e edilizia industriale, acquedotti, fogne.
La normativa introdotta prevede che, nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del Super Bonus (passati dal 110% al 90% e ora previsti solo come detrazioni fiscali), le imprese esecutrici debbano essere in possesso di particolari qualificazioni. Nello specifico, viene indicata una fase transitoria durante la quale ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti possa essere affidata: 1) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (o del contratto di subappalto in caso di imprese subappaltatrici) della qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici; 2) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (o del contratto di subappalto in caso di imprese subappaltatrici) documentino al committente o all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del Codice dei contratti pubblici.
Terminata la fase transitoria, a partire dal 1° luglio 2023, per il riconoscimento degli incentivi fiscali, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, sarà affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (o del contratto di subappalto in caso di imprese subappaltatrici) della qualificazione.
Chi la rilascia la certificazione e quanto tempo è valida
A rilasciare la certificazione sono le Società Organismi di Attestazione (SOA, appunto), enti privati autorizzati dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), previo scrupoloso controllo sul possesso dei requisiti necessari.
La validità dell’attestazione è quinquennale. È prevista però una verifica al terzo anno dalla data del primo rilascio. Questo passaggio viene anticipato da una fase di istruttoria, che ha lo scopo di validare o invalidare i documenti prodotti dall’azienda in riferimento agli ultimi 10 anni di lavori e ai 5 migliori esercizi su 10. Controlli ulteriori e più approfonditi vengono ultimati anche da alcuni Organi di Attestazione, società che dispongono cioè di un’autorizzazione circa il loro operato, rilasciata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).
Come si ottiene l’attestazione. Requisiti generali
Per poter ottenere l’attestazione SOA, un’impresa che lavora nel comparto delle costruzioni deve possedere i seguenti requisiti: iscrizione al Registro delle Imprese; regolarità in riferimento ai requisiti di moralità professionale (nessuna condanna circa la moralità professionale di proprietà, direttori tecnici, rappresentanti legali, dei soci nel caso delle società di persone, sia per quelle in carica, sia per i professionisti che hanno lasciato la carica nell’anno precedente alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA); regolarità ai fini della normativa antimafia; assenza di procedure concorsuali, come concordato preventivo o fallimento; validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (o DURC); regolarità con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili; assenza di false dichiarazioni con colpa grave e con dolo; assenza di violazioni circa lo svolgimento dei lavori pubblici per quanto riguarda infrazioni nell’ambito della sicurezza, irregolarità di tipo fiscale, false dichiarazioni, sanzioni di tipo interdittivo.
Requisiti economici e tabelle di importo
Prima di elencare i requisiti economici, è bene soffermarsi sulle 10 classifiche di qualificazione, note anche come tabelle di importo, che fanno in modo che l’azienda edilizia possa prendere parte ai lavori per gli appalti per quanto riguarda importi aumentati del 20%, ossia di un quinto. Per identificarle, si utilizza un numero romano. Ognuna di queste presenta un controvalore in euro.
I: sino alla somma di 258.000 euro; II: sino alla somma di 516.000 euro; III: sino alla somma di 1.033.000 euro; IV: sino alla somma di 1.500.000 euro; V: sino a 2.582.000 euro; VI: sino alla somma di 3.500.000 euro; VII: sino alla somma di 5.165.000 euro; VIII: fino alla somma di 10.329.000 euro; IX: sino alla somma di 15.494.000 euro; X: oltre alla somma di 15.494.000 euro.
Ai requisiti di tipo generale, quindi, si aggiungono altri di carattere economico che vanno rispettati, quali: referenze bancarie idonee; idoneità dell’attrezzatura tecnica, che non dev’essere inferiore al 2% del volume d’affari (che sia di proprietà, in noleggio e in leasing, con quella a nolo che non deve mai oltrepassare il 60% del valore totale); positività in termini di valore del patrimonio netto (il riferimento riguarda il deposito dell’ultimo bilancio); Volume d’affari corrispondente al 100% degli importi delle classifiche, demandate nelle diverse categorie; Dimostrazione del costo complessivo dell’idoneo organico medio annuo in riferimento al personale dipendente: questo parametro non può essere al di sotto del 15% rispetto al volume d’affari dei lavori. Di questo, il 40% è relativo al personale operaio. Alternativamente, i costi del personale con contratto di assunzione a tempo indeterminato non deve mai essere al di sotto del 10% della cifra relativa ai volumi d’affari del lavoro.
Requisiti tecnici
Bisogna inoltre tenere conto di requisiti importanti, appartenenti all’area tecnica: il possesso del titolo d studio idoneo per quanto riguarda il direttore tecnico, imprescindibile; il direttore tecnico deve avere come minimo cinque anni di esperienza nel ruolo di direttore di cantiere, che vuol dire anche disporre dei requisiti generali che la norma di riferimento prevede; la posizione di direttore tecnico può essere ricoperta dai titolari dell’azienda, dai suoi rappresentanti legali, da un socio con le giuste competenze, dall’amministratore, da un dipendente con la necessaria esperienza e da un consulente esterno con contratto d’opera professionale, regolarmente registrato.
Quando non si applica la SOA
L'attestazione SOA per i Bonus edilizi non si applica ai lavori in fase di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 21/2022, o ai contratti di appalto o subappalto aventi data certa, in base all’articolo 2704 del Codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè il 21 maggio 2022). Tuttavia, se per poter eseguire interventi edilizi di importo superiore a 516.
000 euro, che usufruiscono del Superbonus e dei Bonus edilizi, su immobili privati, le imprese edili devono possedere la certificazione SOA, non è però necessario che essa si riferisca alla categoria e alla classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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