Durante il periodo delle vacanze le occasioni per organizzare una festa di certo non mancano, ma se si vive in un condominio bisogna ricordarsi che ci sono poche semplici regole da rispettare per non creare problemi con i condòmini.
Pur non essendo necessario richiedere o ottenere specifiche autorizzazioni, occorre prestare attenzione ad alcuni piccoli accorgimenti per non correre il rischio di creare disturbo o, nei peggiori dei casi, di incorrere nel reato di disturbo della quiete pubblica.
Come muoversi, quindi, per evitare di creare disturbo senza doversi negare il piacere di festeggiare?
Le regole da rispettare
Di norma, le regole sugli orari da rispettare per fare una festa in condominio vengono stabilite dal regolamento, votato all’unanimità dai condomini in assemblea. Nel caso in cui, ad esempio, il regolamento preveda delle clausole che vietano di fare rumore in determinate ore della giornata (ad esempio dalle ore 20 di sera alle ore 8 del mattino) si dovrà fare attenzione a non arrecare disturbo ai propri vicini e a chi abita nel palazzo nelle fasce orarie indicate.
Nel caso i cui, invece, non vi fosse nessun riferimento all'interno del regolamento, la norma da seguire è stabilita dall’articolo 844 del Codice civile che prevede che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
Questo significa che qualora non venga deciso un orario entro cui è possibile “fare rumore”, viene ritenuto tollerabile tutto quanto non generi rumori che superino quello proveniente dall’esterno di 3 decibel.; logicamente questo limite è molto facile da superare durante la notte quando la normale “vita cittadina” è in stand by.
Questi valori sono stabiliti dalla legge quadro n. 447 sull’inquinamento acustico.
Qualora si superino i limiti previsti dalla legge c’è il rischio di commettere il reato di disturbo della quiete pubblica, disciplinato dall’articolo 659 del Codice penale, che recita: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.
Si applica l‘ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”.Questo reato si commette solo nel caso in cui il disturbo arrecato non riguardi solo alcuni condòmini (ad esempio i dirimpettai) ma tutto il condominio.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.