Fioriere e oggetti amovibili nel cortile condominiale: diritti e limiti

L'abbellimento degli spazi condivisi, pur essendo una prerogativa legittima, non deve mai pregiudicare l'uso potenziale degli stessi da parte degli altri condòmini

Fioriere e oggetti amovibili nel cortile condominiale: diritti e limiti
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La vita in condominio spesso comporta la condivisione di spazi comuni, che devono essere utilizzati in modo da rispettare i diritti di tutti i condòmini. Tra le problematiche più comuni, vi è la questione dell'apposizione di fioriere o di altri oggetti amovibili nel cortile condominiale. Sebbene l'abbellimento dell'area condivisa sia un desiderio legittimo, può diventare fonte di conflitti quando limita l'uso dell'area stessa da parte di altri comproprietari. Esaminiamo la questione più nel dettaglio.

Diritto di abbellire e suoi limiti

Ogni condòmino ha il diritto di contribuire a migliorare l'aspetto estetico del cortile condominiale, posizionando fioriere o altri oggetti decorativi. Questo diritto è riconosciuto dalla giurisprudenza e trova il suo fondamento nel principio del buon uso delle parti comuni. Tuttavia, questo diritto non è assoluto e deve essere esercitato nel rispetto delle prerogative altrui.

Normativa di riferimento

Il Codice civile disciplina in modo dettagliato l'uso delle parti comuni nell’articolo 1102 e seguenti. In particolare, l'articolo 1102 stabilisce che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.

Da parte sua, la Corte di Cassazione ha più volte stabilito, applicando tale principio, che l'installazione di fioriere o altri oggetti nelle aree comuni è lecita solo se non impedisce l'uso potenziale delle stesse da parte degli altri condòmini. Qualora tali oggetti ostacolino l'accesso o l'utilizzo del cortile, devono essere rimossi.

Impatto sull'uso comune

Le criticità connesse all'installazione di fioriere o altri oggetti amovibili emergono solitamente quando limitano l'uso comune dell'area. Un esempio tipico è rappresentato dalla situazione in cui un condòmino colloca fioriere in modo tale da ostacolare l'accesso al cortile con l'automobile da parte di un altro condòmino. In questi casi, il diritto di abbellire l'area comune deve cedere il passo al diritto di ogni condòmino di accedere e utilizzare pienamente gli spazi comuni.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che l'uso delle parti comuni deve essere valutato non solo in termini di utilizzo concreto ma anche di utilizzo potenziale. Ciò significa che, anche se in un determinato momento un condòmino non fa uso del cortile con la propria autovettura, deve comunque avere la possibilità di farlo in futuro. La presenza di fioriere, o altri oggetti decorativi che impediscano tale possibilità costituisce una violazione dei diritti condominiali.

Soluzione dei conflitti

Quando sorge un conflitto riguardante l'apposizione di fioriere o oggetti amovibili, la prima soluzione dovrebbe essere sempre quella della mediazione tra i condòmini. Una discussione aperta e costruttiva può portare a un accordo che soddisfi le esigenze di tutti. Se la mediazione non dovesse risolvere il problema, è possibile rivolgersi all'amministratore di condominio, il quale ha il compito di garantire il rispetto delle regole condominiali.

Qualora non si giunga a una soluzione consensuale, il condòmino che si ritiene leso nei suoi diritti può

adire le vie legali. Sarà poi il giudice a valutare se l'installazione degli oggetti amovibili sia lecita o meno e ad ordinare, eventualmente, la rimozione degli stessi, se ritenuti lesivi dei diritti altrui.

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