Il primo appuntamento Imu di giugno, tenendo presente che la Dichiarazione in scadenza il 30 non va presentata da tutti, è stato quello dell'acconto. Il termine ultimo per pagare regolarmente l'imposta, dovuta dai proprietari di aree fabbricabili, terreni agricoli, immobili diversi dall'abitazione principale oppure di una prima casa che rientra tra quelle di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9), è in genere fissato al 16 del mese, tuttavia, trattandosi di una domenica, nel 2024 la scadenza è stata posticipata a lunedì 17.
Ma cosa accade a chi non ha ancora effettuato il versamento? C'è qualche possibilità di rimettersi in regola limitando i danni derivanti da more e sanzioni? Di sicuro c'è solo il fatto che la propria inadempienza non passerà inosservata, dal momento che come previsto dalla legge di Bilancio 2020 c'è stato un inasprimento delle verifiche nei confronti di chi non paga le imposte locali. La manovra ha infatti riformato il sistema di riscossione, per cui in caso di mancato pagamento della somma contestata, i Comuni possono già dare avvio alle pratiche di recupero coattivo che prevedono anche il pignoramento dal conto del cittadino già a 120 giorni dalla notifica dell'atto. Il rischio c'è eccome, dato che gli Enti locali possono avere a propria disposizione i dati registrati nell'Anagrafe tributaria, il database contenente le informazioni reddituali di ogni contribuente.
C'è comunque la possibilità di rimettersi in regola senza correre rischi. Come spiegato dall'Agenzia delle entrate, in caso di mancato versamento il primo passo è la notifica al contribuente dell'atto finalizzato alla riscossione. Trascorsi 60 giorni, quelli concessi per presentare eventuale ricorso, gli atti emessi dall'Ente locale assumono già il valore di titolo esecutivo e non è quindi più necessario notificare al cittadino l'ingiunzione fiscale né la cartella di pagamento.
Dopo ulteriori 30 giorni dalla scadenza concessa per il pagamento, una volta informato il contribuente tramite raccomandata semplice o posta elettronica, ma comunque sempre senza la necessità di inviare una cartella, può partire la procedura di riscossione forzata e di pignoramento. A partire dalla data dell’affidamento della riscossione, "l’esecuzione è sospesa per 180 giorni: il periodo è ridotto a 120 giorni, se la riscossione è a cura dello stesso soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento".
Il debitore ha comunque la possibiltà di limitare i danni grazie al ravvedimento operoso, per cui può pagare le sanzioni in misura ridotta sulla base dei giorni di ritardo calcolati dal termine ultimo originario
Se la regolarizzazione viene effettuata entro 14 giorni (ravvedimento super breve), viene applicata una sanzione dello 0,1%, pari a 1/10 di quella ordinaria dell’1%, per ognuno dei giorni di ritardo. Se ciò avviene tra i 15 e i 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve), la sanzione da applicare è dell’1,5% e si calcola sull’importo del tributo dovuto. Tra i 30 e i 90 giorni dal termine originario (ravvedimento medio) è prevista una sanzione dell'1,67% più gli interessi giornalieri. Col ravvedimento lungo, oltre i 90 giorni di ritardo ma comunque entro un anno, il versamento comprende l’integrale pagamento dell’imposta dovuta e una sanzione del 3,75%.
Esiste anche un ravvedimento lunghissimo oltre l'anno, che consente di evitare la sanzione ordinaria del 30%.
Se la regolarizzazione avviene entro 2 anni va versata la sanzione ridotta a 1/7 di quella originariamente prevista, con una maggiorazione del 4,29%, altrimenti si sale fino al 5%. Ovviamente a tali importi vanno aggiunti gli interessi di mora, che aumentano giorno dopo giorno.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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