
Indennità di malattia e pensione, cambia tutto: come chiarito dall'Inps attraverso la circolare 57, infatti, anche i titolari di assegno previdenziale che abbiano avviato un nuovo rapporto di lavoro dipendente possono veder riconosciuta questa forma di retribuzione.
Stante il fatto che l'indennità previdenziale è in genere corrisposta ai lavoratori dipendenti "quando un evento di malattia ne determina l'incapacità temporanea al lavoro nella mansione specifica", questa misura non era applicabile anche a un pensionato, il quale, "dal giorno successivo alla cessazione del lavoro, non può essere più assistito come lavoratore e, quindi, ha diritto alle sole prestazioni di carattere sanitario": questo diceva espressamente l'Istituto nazionale di previdenza del lavoro in una circolare del 1982.
Con la circolare 57 del 2025 l'Inps ha fornito delle linee guida ben precise a riguardo, stabilendo che i pensionati che riprendono l'attività lavorativa con un lavoro subordinato potranno beneficiare dell'indennità di malattia: le disposizioni vigenti, spiega l'ente, consentono ai titolari di un trattamento pensionistico di "iniziare un nuovo rapporto di lavoro dipendente, sia pure con limitazioni dovute al regime di incumulabilità, assumendo così lo status di pensionato lavoratore". Un'eccezione in tal senso è rappresentata da quei casi in cui la pensione non può essere cumulabile con redditi da lavoro, come per i titolari di pensioni di inabilità: lo svolgimento di un'attività lavorativa produrrebbe infatti la decadenza dello status alla base dell'assegno percepito, come stabilito dalla legge 222/1984 e dalla 335/1995. Il contribuente, quindi, vedrebbe revocato l'assegno spettante, passando dallo status di pensionato a quello di lavoratore.
Per i lavoratori dipendenti che risultano già titolari di un trattamento pensionistico, puntualizza ancorta l'Inps,"non sussiste alcuna deroga al generale obbligo di versamento della contribuzione per malattia che, pertanto, rimane un onere a carico del datore di lavoro", ovviamente con delle differenze a seconda del settore di appartenenza e dell'inquadramento del dipendente.
Sulla base delle norme vigenti, quindi, l'indennità va riconosciuta anche ai pensionati che avviano un nuovo lavoro dipendente: questa forma di retribuzione ha la funzione di compensare il mancato guadagno in caso di malattia, che si verifica anche qualora, pur continuando a percepire il suo assegno previdenziale, il pensionato perda "la fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa".
Per quanto concerne coloro che risultano iscritti alla gestione separata, è esclusa la possibilità di ricevere prestazioni di malattia qualora si risulti già beneficiari di una pensione.
"Conseguentemente, per tali soggetti non è richiesto il versamento dell’aliquota maggiorata, quale contribuzione per il finanziamento delle prestazioni di malattia/degenza ospedaliera", specifica in conclusione la circolare.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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