I punti chiave
- Vita: tipologie assicurative soggette a detrazione
- Limiti e condizioni per le detrazioni
- Premi assicurazioni vita e contro gli infortuni
- Premi assicurazioni tutela persone con disabilità grave
- Premi assicurazioni mancata autosufficienza vita quotidiana
- Assicurazione casa: quando è prevista la detrazione
- Assicurazione auto: quando è possibile la detrazione
- Requisiti per ottenere le detrazioni
- Limiti di reddito e tracciabilità dei pagamenti
I premi corrisposti per l’assicurazione rientrano tra le tipologie di spesa che i contribuenti possono portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi, anche se, negli ultimi anni, gli importi di spesa massimi da detrarre sono stati ridotti in modo significativo. Vediamo allora quali sono quelli attualmente detraibili:
Vita: tipologie assicurative soggette a detrazione
Secondo quanto indica l’Agenzia delle Entrate, è possibile detrarre dall’IRPEF il 19% di quanto speso per polizze che prevedono rischio di morte (le cosiddette assicurazioni TCM, cioè temporanee caso morte), invalidità permanente non inferiore al 5%, derivante da qualsiasi causa, non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (se l’impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto).
In particolare, la detrazione sulle spese assicurative, applicata al 19%, riguarda i premi relativi a tre tipologie di contratti di assicurazione, e cioè:
1) contratti sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;
2) contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante;
3) contratti contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La detrazione spetta al contribuente se risulta quale contraente e assicurato, risulta contraente mentre un suo familiare a carico è il soggetto assicurato, risulta soggetto assicurato mentre un suo familiare a carico è il contraente, o ancora se un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato, o il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.
Limiti e condizioni per le detrazioni
Così come avviene per altre tipologie di detrazioni fiscali, anche quella relativa alle assicurazioni presenta limiti oltre i quali non è possibile dedurre gli importi spesi. Questi nel dettaglio gli importi complessivamente detraibili, a seconda del tipo di polizza:
530 euro per le assicurazioni che concernono il rischio di morte o di invalidità permanente;
750 euro nel caso dei premi versati per le polizze assicurative a tutela delle persone con disabilità grave, che coprano il rischio di morte;
1.291,14 euro per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Premi assicurazioni vita e contro gli infortuni
La detrazione del 19% spetta per i premi versati:
a) per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
b) per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualunque causa derivante).
La detrazione spetta anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere e viene calcolata su un importo massimo del premio di 530 euro, limite che va considerato complessivamente, quindi anche in presenza di più contratti.
Premi assicurazioni tutela persone con disabilità grave
Dal 2016, per i premi versati per i contratti di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave, il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è stato portato a 750 euro. Nel caso in cui nel contratto di assicurazione vengano indicati più beneficiari, uno dei quali con grave disabilità, l’importo massimo detraibile andrà ricondotto all’unico limite più elevato di 750 euro.
Premi assicurazioni mancata autosufficienza vita quotidiana
Per i contratti aventi come oggetto il rischio di invalidità permanente, la detrazione dei premi spetta se la copertura è relativa ad una invalidità permanente non inferiore al 5%, indipendentemente dalle cause (cioè infortuni o malattie). In presenza di contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi corrisposti danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda, a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto, e i contratti rispondano alle seguenti caratteristiche, individuate dal Ministero delle Finanze:
gli atti della vita quotidiana sono quelli concernenti l’assunzione di alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti; i contratti possono essere stipulati nell’ambito dell’assicurazione malattia o dell’assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato.
L’importo massimo complessivo su cui calcolare la detrazione è di 1.291,14 euro, al netto degli eventuali premi per le assicurazioni su rischio di morte o di invalidità permanente, e dei premi per le assicurazioni per la tutela delle persone con disabilità grave.
Assicurazione casa: quando è prevista la detrazione
È prevista una detrazione del 19% anche per l’assicurazione casa, ma solo se la polizza ha per oggetto il rischio di eventi calamitosi.
In particolare, la detrazione del 19% è possibile sui premi versati per assicurazioni relative al rischio su eventi calamitosi stipulate dal 2018 per unità immobiliari ad uso abitativo e pertinenze relative. Per quanto riguarda, invece, i premi versati per assicurazioni a copertura del rischio di eventi calamitosi stipulate in relazione alla cessione del credito sismabonus 110% ad un’impresa di assicurazione, la detraibilità è ammessa al 90%. La detrazione spetta anche per le polizze stipulate dal condominio, in relazione alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. Non spetta alcuna detrazione, invece, qualora la spesa venga sostenuta a favore di familiari fiscalmente a carico.
Per le polizze condominiali si deve fare riferimento, alternativamente, alla certificazione dell’amministratore di condominio, o alla copia della polizza e alla documentazione attestante il pagamento del premio relativo alla propria unità immobiliare. Nel caso in cui vi sia stata anche la cessione del credito sismabonus 110% ad un’impresa di assicurazione (quindi con detrazione del 90%) è necessario essere in possesso anche di Documentazione tecnica, asseverazioni, etc, a supporto dell’intervento antisismico agevolato al 110%, e di Documentazione relativa alla cessione del credito all’assicurazione.
Assicurazione auto: quando è possibile la detrazione
Fino al 2014 era possibile dedurre dal 730 parte delle spese per l’assicurazione auto, portando in detrazione del reddito il contributo versato a favore del Sistema Sanitario Nazionale, per la parte che superava i 40 euro. Ora questa possibilità è stata eliminata.
Ad oggi, infatti, chi ha sottoscritto un’assicurazione auto di base (cioè solo la RC auto obbligatoria per legge), non ha diritto ad alcuna detrazione nel 730. L’assicurazione auto è detraibile solo nel caso in cui si sia sottoscritta anche la polizza infortuni al conducente, garanzia accessoria e non obbligatoria. In tal caso si potrà detrarre il 19% dell’importo annuo versato per la sola garanzia infortuni al conducente, e non per l’intero importo dell’assicurazione auto.
La polizza Infortuni conducente copre solo i danni fisici subiti dalla persona alla guida del veicolo in caso di incidente con colpa. I danni subiti dalle altre persone a bordo, invece, sono coperti dalla RC Auto.
Per poter essere detraibile, la polizza deve avere come oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%. Anche per questo tipo di detrazione, esiste un tetto massimo di spesa pari a 530 euro, che permane anche in presenza di più polizze analoghe (come, ad esempio, garanzia infortuni al conducente e una polizza vita sul mutuo).
Requisiti per ottenere le detrazioni
Per usufruire della detrazione fiscale bisogna che il premio sia stato versato nell’anno d’imposta a cui fa riferimento la dichiarazione dei redditi. Se si è quindi pagato il premio assicurativo nel 2017, anche se la copertura è attiva nel 2018, si potrà presentare la ricevuta di versamento al momento della compilazione del 730 o del modello Redditi PF relativo al 2017. Ai fini della detrazione bisognerà presentare la ricevuta del versamento e una copia del contratto, da cui poter ricavare le generalità dell’assicurato e tutti i dati identificativi della polizza.
È possibile in alcuni casi richiedere la deduzione pur non essendo beneficiari della polizza. Ha diritto ad ottenerla, infatti, direttamente l’assicurato, che detrae la quota nella propria dichiarazione dei redditi, il contraente della polizza, se il beneficiario è un familiare fiscalmente a carico della persona che richiede la detrazione, o ancora un familiare che ha a carico la persona che risulta sia il contraente sia l’assicurato.
Limiti di reddito e tracciabilità dei pagamenti
La detrazione spetta per intero solo ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. Superato questo limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
È bene inoltre tenere presente che con la Legge di Bilancio 2020 è stato introdotto l’obbligo di utilizzare sistemi di pagamento tracciabili per poter ottenere poi la deduzione prevista. Fondamentale quindi che il pagamento del premio venga effettuato mediante bonifico bancario o postale, carta di credito o bancomat, assegno bancario o circolare.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.