Dopo essere state eliminate per un breve periodo di tempo, con la legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021), sono state ripristinate le riduzioni Imu e Tari per i pensionati all’estero che risiedono in un Paese convenzionato con l’Italia.
Un’agevolazione che era in vigore – anche se con percentuali e modalità diverse – fino al 2019 e che è stata abolita con la Legge di bilancio 2020 per fare sì che Bruxelles chiudesse una procedura di infrazione a causa di quella che sembrava essere una natura discriminatoria in materia di agevolazioni fiscali.
Ecco cosa dice la norma e chi può usufruirne.
Le riduzioni Imu e Tari per i pensionati all’estero
Per quanto riguarda l’Imposta municipale propria (Imu) la riduzione è del 50% mentre, per quanto riguarda la Tassa sui rifiuti (Tari), la riduzione è di due terzi, l’importo da pagare è quindi approssimativamente del 33%.
Agevolazioni che si applicano ai pensionati che hanno traferito le rispettive residenze in uno Stato estero con cui l’Italia ha sottoscritto convenzioni di ordine previdenziale (dei quali abbiamo parlato qui).
Il comma 48 dell’articolo 1 della succitata legge 178/2020, trattando sia l'Imu sia la Tari, sancisce che le agevolazioni rientrano in auge a partire dal 2021 per una sola unità immobiliare destinata a uso abitativo non locata o concessa in comodato d’uso e si applicano ai titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
Per rifondere i comuni delle minori entrate è stanziato un fondo dotato di 12 milioni di euro l’anno la cui ripartizione viene gestita con decreto del ministero dell’Interno.
Quali pensionati possono godere delle agevolazioni
Come detto, il primo requisito per accedere alle agevolazioni è la necessità che il pensionato risieda fiscalmente all’estero. Il secondo requisito è il possesso in Italia di un’unità immobiliare a uso abitativo, non locata oppure in comodato d’uso.
Il terzo requisito è più complesso ed esige la necessità che il cittadino sia titolare di una pensione in regime di convenzione internazionale ossia, un diritto pensionistico acquisito lavorando in più Paesi in base agli accordi tra Stati, secondo i quali i lavoratori possono cumulare i periodi di contribuzione che vanno poi a formare la pensione percepita, così come illustrato anche dall’Inps.
Le agevolazioni non si applicano soltanto ai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (Aire), si estendono a tutti i pensionati residenti all’estero che hanno accumulato un diritto pensionistico in parte in Italia e in parte all’estero.
Quali sono gli stati esteri in convenzione con l’Italia
L’elenco degli Stati esteri in convenzione previdenziale con l’Italia sono stati precisati dalla Risoluzione 5/DF emanata dal ministero dell’Economia e delle Finanze nel quale si legge che le agevolazioni si applicano a chi ha maturato diritti
pensionistici in Italia e, in parte, in uno di questi Paesi:- Paesi Ue
- Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
- Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, Usa e Venezuela
- Paesi dell’ex-Jugoslavia, ovvero, Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina.
Agevolazioni che, in conclusione, non possono essere applicate se non esistono convenzioni con lo Stato estero in cui il pensionato risiede.
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