La seconda rata dell'Imu dovrà essere versata dai contribuenti entro il prossimo venerdì 16 dicembre: una scadenza che riguarderà i proprietari di seconde case o di prime case rientranti nelle categorie catastali di lusso (A/1, A/8, A/9).
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Chi è esente
La tassa non è dovuta sull'abitazione principale, vale a dire l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i suoi familiari dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, a meno che, come accennato in precedenza, non si tratti di un'unità abitativa inclusa nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8, A/9.
Risultano assimilati ad abitazione principale per legge anche gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, sia quelli adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari che quelli destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza del requisito di residenza anagrafica. Stesso discorso vale anche per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (definiti dal dm 22 aprile 2008) e adibiti ad abitazione principale, la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli e infine gli immobili posseduti, ma solo qualora non siano concessi in locazione, da soggetti appartenenti alle forze armate o alle forze dell'ordine, anche nel caso in cui non risultino dimore abituali ovvero non coincidano con la residenza anagrafica.
Doppia esenzione per i coniugi
Con la recente sentenza 209 (13 ottobre 2022), la Corte Costituzionale ha stabilito che i coniugi con residenza in abitazioni diverse, anche se site nel medesimo comune, potranno usufruire dell'esenzione Imu prima casa. È stata pertanto riconosciuta come illegittima la norma del 2011 secondo cui l'esenzione dell'imposta, in caso di matrimonio o unione civile, poteva essere applicata solo su una casa, col pagamento dell'Imu sull'eventuale secondo immobile. Una normativa che, secondo gli Ermellini, ha a lungo penalizzato le coppie legalmente riconosciute. Era giusto ristabilire "il diritto alla parità dei contribuenti coniugati rispetto a partner di fatto" che, se residenti in immobili di proprietà diversi, possono già godere di un trattamento da 'prima casa' per le rispettive abitazioni.
Una norma retroattiva, dato che i coniugi che hanno già versato le imposte non dovute potranno richiedere il rimborso per gli ultimi cinque anni.
Dl Aiuti-quater
A fruire dell'esenzione dalla seconda rata, come indicato nell'articolo 8, sarà anche uno specifico settore, vale a dire quello dello spettacolo: si fa in esso riferimento a tutti quegli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 che risultano adibiti a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli. Un beneficio che riguardaerà tuttavia esclusivamente i casi in cui i proprietari dell'immobile risultino essere allo stesso tempo anche i gestori delle attività esercitate all'interno della struttura.
Come pagare
Il pagamento dell'Imu si effettua con modello F24 o tramite bollettino postale: nel primo caso è possibile compensare l'imposta con eventuali crediti fiscali o contributivi. All'interno della sezione 'Imu e altri tributi locali', vanno indicati il codice catastale del Comune, il numero di immobili per cui si esegue il versamento, l'anno di imposta e l'importo da versare con l'indicazione del codice tributo per ciascuna tipologia di immobile. In questo caso, con la scadenza del 16 dicembre, va spuntata la casella 'saldo'. Il pagamento si effettua arrotondando la cifra per difetto qualora la frazione sia inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore. Chiunque voglia beneficiare di un credito in compensazione dovrà comunque effettuare il pagamento tramite il portale dell'Agenzia delle entrate.
Il calcolo
Per il computo dell'Imu si inizia dalla rendita catastale attribuita all'immobile il 1° gannaio 2022, rivalutata poi del 5%. Questa va a sua volta moltiplicata per il coefficente attribuito a seconda della tipologia di edificio, ad esempio 160 per le abitazioni e relative pertinenze come cantine, solai, box, posti auto, 80 per gli uffici (A/10), 55 per i negozi e le botteghe (C1).
Diverso il discorso per i terreni agricoli e incolti, per i quali si utilizza il reddito dominicale rivalutandolo del 25% e moltiplicandolo per 135. Ai valori ottenuti da queste operazioni viene infine applicata l'aliquota comunale, disponibile sul sito www.finanze.gov.it.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.