Non riesci a pagare le spese condominiali? Ecco cosa cambia adesso

La novità è stata inserita all'interno di un emendamento molto discusso del D.L. 19/2025

Non riesci a pagare le spese condominiali? Ecco cosa cambia adesso
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I contribuenti in condizioni di difficoltà economiche che risultano non in possesso di altri beni o proprietà da ipotecare potranno beneficiare della sospensione di un atto di pignoramento ai loro danni qualora non siano in grado di sostenere le spese condominiali: questo è quanto previsto con un discusso emendamento inserito all'interno del D.L. 19/2025, vale a dire il cosiddetto Dectreto bollette.

Secondo la proposta avanzata dal deputato di Fratelli d'Italia Silvio Giovine, lo stop alle procedure di pignoramento potrà avvenire in particolari condizioni, vale a dire solo nel caso in cui il cittadino risulti proprietario solo di un immobile destinato a prima casa e il debito da lui maturato risulti inferiore alla soglia dei 5mila euro. Nello specifico, quindi, il testo del documento determina che non possa essere pignorato l'immobile di proprietà di un contribuente vulnerabile, stante quanto previsto dall'articolo 11, comma 1 del D. Lgs. n. 210 del 2021, ovvero i cittadini:

  • che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
  • presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
  • che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
  • le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  • di età superiore ai 75 anni.

In sifatte circostanze il pignoramento può essere sospeso ma solo se

  • il debito per il mancato pagamento sia inferiore a 5mila euro;
  • la casa risulti l'unico immobile di proprietà del debitore, sempre che vi abbia fissato la residenza e non si tratti di un'abitazione di lusso o di un immobile rientrante nelle categorie catastali A/8 o A/9.

Pur essendo sospeso il pignoramento, tuttavia, gli altri condomini avranno comunque facoltà di rivalersi sul moroso,

dal momento che sarà comunque possibile iscrivere un vincolo come l'ipoteca sull'immobile ai sensi dell'articolo 2818 del codice di procedura civile ai fini del recupero delle somme erogate anche a beneficio del debitore.

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