Spese mediche pagate in contanti: quali si possono e quali non si possono detrarre nel 2023

Non sempre e non tutte le spese mediche da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi devono essere state effettuate con metodi tracciabili. I casi in cui non è previsto

Spese mediche pagate in contanti: quali si possono e quali non si possono detrarre nel 2023

Siamo ormai nel pieno della “stagione” della dichiarazione dei redditi e come ogni anno si fanno i conti con le spese detraibili, fra scontrini parlanti e ricevute varie. Nonostante il Fisco punti sempre più ad incentivare i pagamenti elettronici e tracciabili per ottenere le detrazioni fiscali, anche per coloro che utilizzino il contante è possibile detrarre alcune spese, in particolare quelle mediche. Ecco quali si possono inserire nel 730 nel 2023, pur se pagate in contanti.

Spese mediche detraibili e non

Per chi avesse effettuato pagamenti in contanti per alcune tipologie di spese mediche come farmaci, dispositivi medici, visite mediche presso strutture pubbliche o presso strutture private accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) non vi è l'obbligo di pagamenti con carta di credito. Non sarà invece possibile portare in detrazione per il 2023 prestazioni mediche o sanitarie pagate in contanti come visite mediche presso strutture private o medici specialisti non accreditati con Sistema Sanitario Nazionale (SSN), ricoveri o interventi, esami del sangue presso strutture private non accreditate. L'unico modo dunque per portare in detrazione tali prestazioni è averle pagate tramite bancomat, bonifico o carta di credito.

In sintesi, le prestazioni pagate in contanti presso strutture private o specialisti non convenzionati con il SSN non sono detraibili, mentre quelle effettuate presso strutture pubbliche e specialisti convenzionati con il SSN pagate in contanti si possono detrarre.

Quali detrazioni

Se inserite nel modello 730, le spese mediche e sanitarie danno diritto a una detrazione pari al 19%: in alcuni casi particolari, come l’acquisto di medicinali o di prestazioni erogate da strutture pubbliche, si ha diritto allo sconto IRPEF anche quando le somme sono pagate in contanti. Secondo quanto previsto infatti dall’articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, i costi sostenuti per la salute rientrano tra le voci che riducono l’imposta da versare. Per beneficiare delle agevolazioni, è necessario verificare la modalità di pagamento, tenere conto della tipologia di spese, calcolare il valore totale.

Le spese mediche e sanitarie che danno diritto alla detrazione vengono già inserite nella dichiarazione dei redditi precompilata, elaborata dall’Agenzia delle Entrate e disponibile nel proprio cassetto fiscale dal 30 aprile. Anche chi si è opposto all’utilizzo dei dati sanitari può indicare i costi sostenuti al momento della presentazione del 730, che deve essere effettuato entro la scadenza del prossimo 2 ottobre.

Ci sono, in ogni caso, precise regole da rispettare: dalla franchigia ai documenti da conservare.

Le norme per i pagamenti in contanti

La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito l’obbligo di tracciabilità per le spese che danno diritto alle detrazioni: in altre parole, sono detraibili solo le somme pagate con sistemi tracciabili, mentre i pagamenti in contanti non danno diritto agli sconti IRPEF. Sono previste però alcune eccezioni per le spese mediche e sanitarie. Ecco quali: acquisto di medicinali, dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche, prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. In questi casi, quindi, la detrazione spetta anche per le spese mediche e sanitarie pagate in contanti. Vediamo nel dettaglio le tipologie che danno diritto alla detrazione.

Spese mediche da inserire nel 730 per la detrazione

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, le spese mediche e sanitarie che danno diritto alla detrazione sono le seguenti: prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle per visite e cure di medicina omeopatica); ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; acquisto o affitto di protesi sanitarie; ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. Nel caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per quelle mediche, che devono essere indicate in maniera separata nella documentazione rilasciata dall’Istituto; ancora: acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici); spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (come l’apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna), a condizione che dallo scontrino o dalla fattura risultino il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico, contrassegnato obbligatoriamente da marchio CE; spese relative al trapianto di organi; importi dei ticket pagati, se le spese sopra indicate sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Altre tipologie di spesa da poter includere nella lista sono: assistenza infermieristica e riabilitativa (fisioterapia, laserterapia, kinesiterapia, etc.); prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale dedicato all’assistenza diretta della persona; prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale; importi dei ticket pagati, se le spese sopra indicate sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Sono detraibili le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali descritte, anche senza specifica prescrizione medica, purché dal documento di spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.

Spese che non possono essere inserite

Non si possono utilizzare ai fini delle detrazioni gli importi già rimborsati nello stesso anno, come spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi; spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o da ente pensionistico, o dal contribuente a enti o casse con fine assistenziale sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro. Lo stesso vale per i casi di contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, detraibili entro i 1.300 euro.

Qualora le somme vengano rimborsate negli anni successivi, le spese sanitarie sostenute nel 2022 possono essere portate in detrazione, ma già al netto dell’importo che dovrà essere rimborsato. In alternativa è possibile detrarre l’intera somma, indicando poi l’importo ricevuto nell’apposito rigo (D7 codice 4) della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui si riceve il rimborso.

Nella dichiarazione dei redditi è possibile comunque inserire tutti gli importi rimasti a carico del contribuente, e cioè le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19%), e le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o da ente pensionistico, o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.

Come funziona la franchigia

Per ottenere le detrazioni nel 730 è necessario superare il limite minimo di spesa pari a 129,11 euro, cioè la cosiddetta franchigia: l’agevolazione non è applicabile all’intera somma spesa, ma è applicabile nella misura del 19% solo agli importi che superano tale somma. Il valore della riduzione dell’imposta si determina quindi sommando tutte le spese mediche e sanitarie che danno diritto allo sconto IRPEF, sottraendo l’importo di 129,11 euro e calcolando il 19% della cifra finale.

Attenzione: se le spese sostenute non superano la franchigia, non si avrà diritto alla detrazione.

Se, invece, la somma supera i 15.493,71 euro, la detrazione può essere suddivisa in quattro quote annuali dello stesso importo.

I documenti da conservare

Se si vogliono inserire delle spese mediche e sanitarie nella dichiarazione dei redditi per beneficiare della detrazione, bisogna conservare la documentazione necessaria per dimostrare i costi sostenuti. Fa eccezione il caso in cui si accetti senza modifiche il modello 730 precompilato. Vediamo le tipologie di spesa e i documenti relativi da conservare:

1) per farmaci (anche omeopatici) acquistati, in Italia o all’estero, presso farmacie, supermercati ed altri esercizi commerciali o tramite farmacie on- line: fattura o scontrino fiscale (cosiddetto parlante) in cui devono essere specificati natura (farmaco o medicinale, farmaco da banco, etc.), qualità (tramite codice alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato, oltre al codice fiscale del destinatario. Per i farmaci acquistati all’estero è necessaria documentazione idonea;

2) per prestazioni rese da medici generici, anche omeopati: ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico;

3) per certificati medici per usi sportivi, o per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali: ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico.

Ben più lungo l’elenco di documenti da conservare per quanto riguarda le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti:

1) certificazione rilasciata dall’ASL che attesti la patologia con indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo;

2) certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, o autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione;

3) modello 730 REDDITI dal quale emerga la parte di spesa che non è rientrata nell’IRPEF del soggetto affetto dalla malattia;

4) fatture, ricevute fiscali ed eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, che riportino però un’annotazione del soggetto affetto dalla patologia da cui emerga la misura delle spese attribuibili al familiare.

Se il soggetto non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione, bisognerà in ogni caso conservare comunque l’autocertificazione del familiare affetto da patologia che lo attesti.

Costi sostenuti all’estero

Per le spese sostenute all’estero valgono le stesse regole relative alla detrazione previste per quelle mediche e sanitarie sostenute in Italia, sia per quanto riguarda le modalità di accesso allo sconto IRPEF del 19%, sia per quanto riguarda la documentazione.

Non rientrano nei costi che danno diritto al beneficio le spese per trasferimento e soggiorno all’estero, anche se sostenute per motivi di salute: non rientrano nel calcolo della detrazione, poiché non si possono considerare costi per servizi puramente sanitari.

Qualora la documentazione sanitaria fosse in lingua originale, deve essere accompagnata da traduzione in italiano. La documentazione in inglese, francese, spagnolo o tedesco può essere tradotta e sottoscritta dal contribuente. Per le altre lingue è necessaria una traduzione giurata.

In caso di domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in tedesco o in francese.

La documentazione sanitaria eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se l’interessato o l’interessata appartiene alla minoranza slovena e risiede in Friuli Venezia Giulia.

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