Superbonus 110%, villette e unifamiliari 2023: scadenze, proroghe e modifiche

Proroga delle scadenze, recupero dell’agevolazione in 10 anni, nuove aliquote di detrazione: queste alcune delle recenti modifiche normative che interessano i beneficiari del Superbonus per queste tipologie, su cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito di recente nuovi chiarimenti

Superbonus 110%, villette e unifamiliari 2023: scadenze, proroghe e modifiche

Di proroga in proroga, la scadenza del Superbonus per villette e abitazioni unifamiliari, inizialmente fissata al 31 marzo, è stata rinviata al 30 settembre (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38). Beneficiari della nuova scadenza, i contribuenti che svolgano interventi, nell’ambito del Superbonus ovviamente, su villette e abitazioni unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022, abbiano realizzato almeno il 30% dei lavori (nel cui computo possono essere anche compresi i lavori non rientranti nel Superbonus), e che dunque si trovino attualmente in fase avanzata. Diverse invece le regole per chi ha intenzione di iniziarne di nuovi. Ma cosa comporta nel dettaglio questa proroga? Vediamo qui di seguito che cosa cambia, anche alla luce della recente Circolare 13/E del 13 giugno 2023 diffusa dall’Agenzia delle Entrate.

Più tempo per i pagamenti

Innanzi tutto, il rinvio della scadenza per le unifamiliari permetterà ai contribuenti di avere più tempo per i pagamenti tramite bonifico della conclusione dei lavori. Un aiuto importante, considerando che, a causa della mancanza di materie prime e di liquidità, la conclusione dei cantieri ha subito nella maggior parte dei casi forti slittamenti. La proroga si inserisce nella prospettiva di venire incontro ai contribuenti, a seguito di possibili ritardi su cui hanno inciso il cambiamento della normativa e la questione dei cosiddetti crediti incagliati. Inoltre, come stabilito dal comma 8-bis dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, nel computo dei lavori, “possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo” .

Nel caso di crediti Superbonus maturati per spese sostenute nel 2022 tramite bonifico bancario, le comunicazioni di cessione riferite ai singoli interventi possono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023. In questo caso è previsto l’istituto della remissione in bonis (che consente di sanare il tardivo o omesso invio di comunicazioni per l’accesso ai benefici fiscali o ai regimi opzionali entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile). L’adempimento potrà essere effettuato pagando una sanzione di 250 euro.

Nuova ripartizione dei crediti

La Circolare 13/E del 13 giugno specifica poi che il Decreto blocca cessioni ha introdotto nell’articolo 119 un passaggio secondo cui il contribuente, per le spese sostenute nell’anno 2022, può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro. La nuova ripartizione decorrerà dal periodo d’imposta 2023. Le altre agevolazioni edilizie per cui sarà permessa la fruizione in 10 anni sono il Bonus barriere architettoniche e gli interventi antisismici o di riduzione del rischio sismico.

Superbonus 90%, prima casa e reddito

Come abbiamo visto, la proroga del Superbonus al 110 % per le villette vale solo per chi entro il 30 settembre 2022 abbia effettuato almeno il 30% dei lavori. In questi casi, si potrà concludere la spesa e portarla in detrazione usufruendo appieno dell’incentivo. Tutti gli altri potranno fruire – se in possesso dei requisiti – del Superbonus al 90%.

Nella recente Circolare, l’Agenzia spiega che, per gli interventi avviati a partire dal primo gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta in misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, purché il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro.

In particolare, nel documento viene specificato che:

per “interventi avviati” dal primo gennaio 2023 si intendono i lavori “iniziati” da tale data, per i quali sia stata presentata Cila a decorrere da quella data e l’inizio lavori indicato nella stessa Cila sia successivo al 31 dicembre 2022, o ancora la comunicazione sia precedente al primo gennaio 2023 (purché il contribuente sia in grado di dimostrare che i lavori siano partiti a decorrere dal 2023);

2) il diritto di proprietà o la titolarità di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare deve sussistere al momento di avvio dei lavori;

3) l’immobile su cui vengono eseguiti i lavori dev’essere adibito ad abitazione principale del contribuente al più tardi al termine dei lavori;

4) per il calcolo del reddito di riferimento va considerato il coniuge o il componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia, il convivente, i figli e i familiari a carico nell’anno precedente al sostenimento della spesa.

Lo scorso 10 luglio, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito con un ulteriore documento (risposta n.

377) come funziona il Superbonus se un’abitazione diventa “principale” solo al termine dei lavori: nel caso, ad esempio, dell’acquirente di un immobile inagibile, che non abbia potuto adibire lo stesso ad abitazione principale all’inizio dei lavori di demolizione e ricostruzione, il soggetto potrà comunque godere del Superbonus nella misura del 90% delle spese sostenute dal primo gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l’immobile diventi “abitazione principale” al termine degli interventi agevolati.

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