Tfr: quando l'ex coniuge ha diritto a una quota

In caso di separazione o divorzio oltre all’assegno di mantenimento può sussistere anche il diritto a una quota del Tfr maturato dall’ex coniuge

Tfr: quando l'ex coniuge ha diritto a una quota
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Il Tfr rappresenta una delle voci più importanti indicate sulla busta paga dei lavoratori dipendenti che, mensilmente, vedono incrementare la quota del Trattamento di fine rapporto che spetterà loro al termine del contratto. Ma nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore si trovi in una situazione familiare di separazione o divorzio con "mantenimento", cosa accade alla liquidazione? Concorre a definire l’importo dell’assegno? Spetta una quota di Tfr all'ex coniuge? Vediamo come funziona.

Tfr nei casi di separazione o divorzio

Secondo quanto previsto dall’articolo 12-bis, primo comma, della legge sul divorzio: “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza”.

Dunque, secondo quanto previsto dalla normativa, nel caso in cui l’ex coniuge abbia diritto e percepisca l’assegno di mantenimento, sussiste anche il diritto ad una quota del Tfr maturato dall’ex coniuge.

La condizione essenziale è, dunque ,che vi sia un assegno di mantenimento così come previsto dall’art. 5 che specifica che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione”.

L’ottemperamento del diritto di riconoscimento di una quota di Tfr può essere richiesto o contestualmente alla domanda di divorzio con conseguente assegno divorzile, o in un secondo momento.

Quale quota di Tfr è coinvolta

Anche su questo aspetto è sempre l’articolo 12-bis, al comma 2, della legge sul divorzio a prevede che: “Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di

lavoro è coinciso con il matrimonio”.

Dunque, ai fini della valutazione della percentuale di Tfr spettante all’ex coniuge non vengono conteggiati gli anni in cui è stato maturato il Tfr nei quali non si era sposati.

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