"Usa i soldi per la palestra e lo shopping". Niente assegno per l'ex moglie

Bocciato dalla Cassazione il ricorso della donna secondo la quale l'ex coniuge avrebbe dovuto continuare a versarle i soldi per il mantenimento oltre a quelli per il figlio maggiorenne

"Usa i soldi per la palestra e lo shopping". Niente assegno per l'ex moglie

Le "Spese voluttuarie", che soddisfano cioé i propri istinti e piaceri acquistando e spendendo per beni di cui si può fare a meno non sono più ammesse dalla Corte di Cassazione quando si tratta di un assegno di mantenimento che viene erogato mensilmente all'ex coniuge: è questa la decisione che ha ribaltato la sentenza del Tribunale di Velletri secondo cui l'ex marito avrebbe dovuto continuare a versare 100 euro al mese per il mantenimento più 450 euro per il figlio maggiorenne.

Cosa dice la sentenza

Come scrive Il Messaggero obbligo revocato, quindi, e addio ai soldi con cui la donna si occupava più che altro "dell'intensa e costante attività di body building" e che, in più, "disponeva di redditi provati dalle risultanze dei conti correnti e dalle spese, anche voluttuarie, sostenute nonché dalla capacità lavorativa". È tutto molto chiaro: quel denaro è superfluo anche perché il ragazzo ha deciso di abbandonare il proprio lavoro per iniziarne uno nuovo, sul campo dell'edilizia, proprio con il nuovo compagno della madre e non ha quindi bisogno dei 450 euro mensili. La legge parla chiaro: la numero 898 del 1970 poi modificata con la numero 74 del 1987 dice chiaramente che per avere il riconoscimento dell'assegno di divorzio, deve essere provata "una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa" e "richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive".

Nulla di tutto questo visto che la donna lavorava, non doveva necessariamente mantenere il figlio ormai autonomo e aveva un patrimomio suo di tutto rispetto da utilizzare come meglio credeva: ecco perché la somma totale di 550 euro non è dovuta soprattutto se i soldi non sono impiegati nella direzione prevista dalla legge ma adoperati nel superfluo. La sentenza spiega che in questi casi "occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità". Non era certamente questo il caso dal momento che la Corte di Cassazione ha evidenziato la "capacità di dedicarsi all'attività lavorativa" della donna ma che la stessa, "come si evince dalle risultanze del suo conto corrente e dalle spese sostenute anche voluttuarie, disponesse di redditi idonei a renderla economicamente autonoma ed in grado di sostenere i costi dell'abitazione presa in locazione". L'ex moglie, insomma, era in grado di pagare anche l'affitto senza problemi.

Ricorso rigettato

È per tutte queste ragioni che il ricorso della donna è tornato al mittente: a nulla sono valse le sue motivazioni tese a sottolineare il contributo alla vita di famiglia,

il pagamento di un mutuo oltre alla ristrutturazione dell'abitazione. I giudici della Cassazione non ne hanno voluto sapere nulla, anzi, hanno condannato la donna a pagare pure le spse del processo pari a ben 3.800 euro.

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