Cassazione: clienti rumorosi? Il gestore del pub può cacciarli

Tra le misure estreme è compresa anche la cacciata dal locale del cliente particolarmente chiassoso

Cassazione: clienti rumorosi? Il gestore del pub può cacciarli

I clienti del pub sono particolarmente rumorosi? Il gestore del locale, se non vuole avere guai giudiziari, ha il dovere di adottare "i vari mezzi offerti dall’ordinamento per evitare che la frequentazione del locale da parte degli utenti sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica". Tra le misure estreme è compresa anche la cacciata dal locale del cliente particolarmente chiassoso. Lo ha sottolineato la Cassazione ricordando che il gestore di un locale può arrivare ad inibire, con la cacciata, il locale ad un cliente particolarmente facinoroso. La cacciata del cliente, ha osservato la Suprema Corte, rientra nella "attuazione dello ius excludendi". La Terza sezione penale, con la sentenza 12967, ha stilato un vero e proprio vademecum per i gestori di locali pubblici alle prese con clienti rumorosi. Risponde, dunque, del reato punito dall’art. 659 c.p. "il gestore di un locale pubblico che ometta di ricorrere ai vari mezzi offerti dall’ordinamento (come l’attuazione dello ’ius excludendì o il ricorso all’autorità) per evitare che la frequentazione del locale da parte degli utenti sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica".

Se, invece, ha spiegato ancora piazza Cavour, "il disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli avventori dell’esercizio pubblico avvenga all’esterno del locale, per potere configurare la responsabilità del gestore è necessario provare che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che tale omissione sia riconducibile alla verificazione dell’evento". Applicando questi principi, la Cassazione ha confermato la responsabilità penale del gestore di un pub torinese colpevole di non avere impedito sia gli schiamazzi interni al locale sia quelli all’esterno.

Inutile il ricorso della titolare contro la decisione del Tribunale di Torino del 7 marzo 2013 volto a dimostrare che la protesta di tre abitanti era «priva di riscontri della diffusività dei rumori» e che in ogni caso il gestore aveva fatto quanto poteva "per calmare i gruppi più facinorosi".

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