Green Pass, interviene il Garante: il "verdetto" sui controlli

Il Garante della Privacy risponde al quesito mosso dalla Regione Piemonte. Gli esercenti hanno la facoltà di controllare i documenti per il Green Pass

Green Pass, interviene il Garante: il "verdetto" sui controlli

Il Garante della Privacy si è pronunciato sulla questione del Green Pass, replicando ad un ricorso presentato dalla Regione Piemonte. Il primo esito che balza subito agli occhi è quello relativo alla possibilità che i gestori dei locali hanno di controllare il documento d'identità, che contribuisce ad attestare - com'è noto - la veridicità del certificato verde voluto dal governo presieduto da Mario Draghi.

In questi giorni, si è molto discusso sul chi avesse la facoltà di esercitare un'azione di vigilanza sul documento d'identità, in relazione al Green Pass che attesta la doppia vaccinazione o la negatività di un tampone o la guarigione dal Covid19.

Il Garante della Privacy, secondo quanto ripercorso da ItalPress, ha anzitutto fatto presente che "le figure autorizzate alla verifica dell'identità personale sono quelle indicate nell'articolo 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 con le modalità in esso indicate, salvo ulteriori modifiche che dovessero sopravvenire". Per eventuali modifiche, ad esempio, potrebbe intervenire la circolare in materia del ministero dell'Interno. C'è attesa per questo documento - come peraltro spiegato da Repubblica - che potrebbe contribuire a spiegare per bene le procedure e le norme rispetto al controllo del Green Pass e del correlato documento d'identità. Intanto, però, la pronuncia del Garante della Privacy è già sufficiente a dipanare il quadro.

L'elencazione delle figure deputate alla richiesta del Green Pass presentata dal Garante, infatti, è del tutto esaustiva: si va dai "pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni", al "il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94", passando per "i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati". Ma non solo, perché la lista non finisce qui.

Il Garante della Privacy annota pure "il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati", ma anche " i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonchè i loro delegati" ed "i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati". Insomma, sono molte le figure che possono esercitare una facoltà di controllo sul certificato verde.

Come viene ampliamente spiegato dalla risposta al ricorso, dunque, esercenti al centro della dialettica politica come

ristoratori o gestori dei bar possono essere gli autori del controllo dell'identità. Proprio in questi giorni, il ministro Lamorgese aveva invece espresso un altro tipo di posizione rispetto al controllo, evidenziando come non spettasse ai gestori la verifica.

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