È nulla e non sanabile la cartella di pagamento emessa da Equitalia e notificata con raccomandata a/r a mezzo di un’agenzia privata di recapito. A dirlo è stata la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 199/03/2015 depositata il 28 aprile scorso. Insomma, se la cartella spedita da Equitalia non arriva tramite raccomandata delle Poste Italiane, non va pagata.
Il caso era stato sollevato da un contribuente che aveva impugnato una cartella di pagamento, ritenendola nulla per inesistenza della notifica, poiché - come spiega Il Sole 24 Ore - l'agente della riscossione non aveva utilizzato per l'invio della raccomandata a/r le Poste Italiane, così come previsto dalla legge (al contrario era stata scelta un'agenzia privata di recapito). In giudizio, Equitalia ha sostenuto che si era avvalsa legittimamente del servizio privato in base al criterio dell'offerta economica più vantaggiosa e sempre Equitalia ha sostenuto che di tale procedura era stata data pubblicità nelle forme di legge.
La Ctp, però, ha dato ragione al contribuente, facendo proprio un principio espresso dalla Cassazione secondo il quale quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione, il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento non può che fare riferimento al "servizio postale universale" fornito dall'Ente Poste sull'intero territorio nazionale.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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