Cos'è e come funziona la decadenza degli esami universitari

Può accadere che uno studente universitario debba smettere di dare esami. Ecco le norme per ricominciare a sostenerne prima che avvenga il decadimento

Cos'è e come funziona la decadenza degli esami universitari

I percorsi universitari possono subire battute d’arresto per diversi motivi. Studenti che, alle prese con vicissitudini, non sostengono più esami. Un fenomeno che ogni ateneo gestisce secondo norme interne le quali, seppure secondo logiche diverse, garantiscono la possibilità di continuare il percorso di studi prima che intervenga il decadimento dello status di studente e la decadenza degli esami già sostenuti.

Le regole, oltre a variare a seconda dell’ateneo, sono diverse anche a dipendenza dell’ordinamento dei corsi di studio.

I termini della decadenza degli esami universitari

Il tema si dipana lungo gli assi del vecchio e del nuovo ordinamento. Gli studenti iscritti fuori corso a corsi di studio del vecchio ordinamento (prima della riforma 509/99) decadono dalla qualità di studente se non sostengono esami per otto anni accademici consecutivi,

Non sottostanno a decadenza gli studenti che, avendo superato tutti gli esami, devono soltanto superare quello di laurea. In questo caso non ci sono limiti temporali ma, prima di concludere il percorso di studi, devono rinnovare l’iscrizione.

Chi invece è inquadrato nel nuovo ordinamento – e questo vale anche per le lauree magistrali a ciclo unico - perde lo stato di studente se non vengono ottenuti tutti i crediti previsti nel corso dell’anno di studio entro un limite di tempo che viene regolamentato da ogni singolo ateneo. Si tratta quindi di un numero variabile di crediti da conseguire entro termini temporali differenti per le lauree di primo livello, quelle magistrali e quelle magistrali a ciclo unico. Le università prevedono pagine con indicazioni dettagliate sui rispettivi siti web.

Dopo la decadenza uno studente può tuttavia iscriversi nuovamente a qualsiasi corso di laurea, anche a quello che ha abbandonato. I crediti già acquisiti possono non essere del tutto persi: il consiglio del corso di studio può riconoscerli anche soltanto in modo parziale. In questi casi è prevista una tassa che ogni ateneo calcola secondo logiche proprie.

Le eccezioni

I termini di tempo imposti dagli atenei possono essere variati a prescindere dall’ordinamento nei casi in cui:

  • Si ha diritto alla legge 104/1992
  • Si è invalidi minimo al 66%
  • Si ha una diagnosi che certifica disturbi nell’apprendimento

Si tratta di deroghe alla decadenza che non avvengono automaticamente. Tocca allo studente depositare presso la segreteria una richiesta durante l’anno precedente a quello della naturale decadenza regolamentata dal proprio ateneo. Anche l’accettazione della richiesta non è automatica, viene valutata dalla commissione deputata.

Decadenza e sospensione degli studi

La sospensione degli studi non contempla la decadenza. Per ottenerla occorre presentare una richiesta alla segreteria ed è riconosciuta in casi specifici, tra i quali:

  • Condizioni economiche precarie dello studente o del suo nucleo famigliare
  • Infermità dello studente o di un membro del suo nucleo famigliare per un periodo superiore ai sei mesi
  • Iscrizione a un percorso di formazione militare nazionale o al servizio civile italiano o europeo
  • La necessità di scontare una detenzione, a patto che la durata non sia superiore alla durata del corso di studi

Durante il periodo in cui subentra la sospensione le tasse universitarie non devono essere versate. La sospensione non va confusa con l’interruzione, che si verifica quando lo studente non paga le tasse per almeno un anno.

In questo caso gli anni di interruzione sono soggetti ai computi per la decadenza.

Durante i periodi di sospensione e di interruzione lo studente non può fare atti di carriera ovvero, per esempio, non può dare esami o definire carichi didattici.

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