Superbonus 110%, i cittadini che vogliano beneficiarne necessitano di una specifica certificazione rilasciata dai tecnici abilitati, sulla quale possono arrivare delle verifiche da parte di Enea, Ente nazionale che si occupa specificamente di nuove tecnologie, energia e sviluppo economico sostenibile.
I controlli a campione di cui si occupa l'Agenzia (effettuabili sul posto o anche semplicemente tramite uno studio della specifica documentazione) possono comportare, in caso di rilevate infrazioni, la sospensione del superbonus.
Previsto all’Articolo 119 del d.L. 34/2020 (Dl Rilancio), il superbonus altro non è che una detrazione Irpe/Ires del 110% sul computo totale delle spese sostenute dal contribuente per interventi che rientrano nel campo del risparmio energetico o in quello della riduzione rischi in zone sismiche. Tra gli interventi previsti nel bonus, i cosiddetti "trainanti", rientrano quindi gli isolamenti termici sugli involucri degli edifici, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti ed infine gli interventi antisismici.
Accanto a questi, possono rientrare nel superbonus anche altri interventi ad essi strettamente connessi e definiti per l'appunto "trainati". Si parla ad esempio di quelli rientranti nell’eco bonus ordinario previsto all'Articolo 14 del Dl 63/2013, dell'installazione di impianti solari/fotovoltaici o di colonnine di ricarica destinate ai veicoli elettrici.
Per rientrare nei parametri, come ricorda investireoggi, della certificazione prevista, gli edifici che ricevono questo genere di interventi devono migliorare di almeno due classi energetiche o raggiungere la più alta se già efficienti. Il compito dell'asseverazione spetta a un tecnico abilitato, il quale deve rilasciare al contribuente l'Ape (Attestato di prestazione energetica), sia quello relativo alle precedenti condizioni dell'abitazione che quello successivo agli interventi effettuati. Attestato che poi andrà inoltrato proprio ad Enea, Ente che potrà predisporre delle verifiche ad hoc. Si tratta di due tipi di controlli distinti. Il primo è legato proprio alla documentazione ricevuta, con lo scopo di ricercare eventuali dichiarazioni mendaci: verifiche che possono essere effettuate a lavori ultimati o comunque a partire dal 30% della loro realizzazione finale e del conseguente valore economico complessivo previsto.
I controlli a campione, svolti direttamente in situ, devono riguardare almeno il 5% delle certificazioni ricevute annualmente da Enea. Per tutti quegli interventi partiti prima del 1 luglio 2020 il controllo sale al 100% delle asseverazioni.
Nel caso in cui siano rilevate delle
irregolarità si attivano i previsti procedimenti sanzionatori i quali, oltre a sanzionare i tecnici abilitati firmatari del documento, colpiscono lo stesso contribuente sospendendo l'erogazione del superbonus.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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