Anche se il Decreto Rilancio ha prorogato alcuni pagamenti per favorire la graduale ripresa di tutte le attività economiche e sociali, il Fisco busserà alla porta dei contribuenti entro la fine dell'anno creando non poca confusione.
Incongruenza tra emissione e notifica
L'articolo da attenzionare è il 157 del Dl 34/2020: se, da un lato, l'agevolazione sarà data dal rinvio dell'emissione degli atti e delle cartelle in scadenza nel 2020 entro il 31 dicembre 2020, la notifica avverrà tra 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Questa differenza tra emissione e notifica determinerà alcune problematiche perché si creeranno due diversi termini di decadenza. L'inconguenza sta nel fatto che, un comma dello stesso articolo, non prevederebbe un cambiamento nelle date della notifica. A questo punto,bisognerà capire cosa deciderà l'Agenzia della Entrate che dovrà fissare precisi "paletti" per la verifica dei termini dell'emissione degli atti, come si legge sul Sole24Ore.
Il problema dei Pvc
In ogni caso, i contribuenti saranno chiamati in causa dal Fisco già nell'anno in corso per vicende precedenti rispetto alla stessa emissione dei provvedimenti impositivi. Inoltre, gli organi dell'amministrazione finanziara inoltreranno ugualmente i Pvc (Processo Verbale di constatazione), ultimo atto della verifica fiscale. L'altra incongruenza sta nel fatto che, secondo quanto recita un articolo della Cassazione, se l'atto viene emesso 60 giorni prima del rilascio del Pvc non è valido nonostante venga concessa al contribuente la possibilità di presentare, entro lo stesso termine di scadenza, memorie ed osservazioni.
Per questo motivo, il Pvc dovrà essere consegnato entro la fine di ottobre per poter rispettare il termine di emissione in scadenza del 31 dicembre 2020. Lo stesso articolo 157 del Dl Rilancio, però, mostra "falle" anche per gli enti locali: per i tributi locali opera solo il differimento di 85 giorni di tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo scorso. Per questo motivo, i Comuni sono liberi di notificare gli atti istruttori e gli avvisi di accertamento esecutivi già in fase di riscossione coattiva.
In pratica, quindi, la sospensione dei termini di pagamento degli atti della riscossione coattiva in vigore fino al prossimo 31 agosto (per l'articolo 154 del Dl 34/2020), ed il divieto di notificare cartelle di pagamento e ingiunzioni fiscali, non valgono ai fini
dell'emissione dei nuovi avvisi locali. Come se non bastasse, dobbiamo ricordarci che le operazioni di recupero dell'agenzia delle Entrate-Riscossione sono bloccate fino alla fine del mese di agosto. Insomma, ne vedremo delle belle.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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