Fisco, siglato l'accordo con Svizzera, Monaco, Vaticano e Liechtenstein

Il Consiglio dei ministri ha approvato quattro disegni di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo con la Svizzera e altri tre Paesi in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Fisco, siglato l'accordo con Svizzera, Monaco, Vaticano e Liechtenstein

Il Consiglio dei ministri ha approvato quattro disegni di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo con la Svizzera in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, degli Accordi con Principato di Monaco e Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale e della Convenzione con la Santa Sede in materia fiscale. Ne dà notizia il comunicato di Palazzo Chigi.

Il primo ddl riguarda la ratifica e l’esecuzione del Protocollo, firmato a Milano il 23 febbraio 2015, che modifica la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Con il Protocollo, conforme allo standard Ocse, si determina un ampliamento del perimetro dello scambio di informazioni, che può riguardare imposte di qualsiasi natura, e si prevede il superamento del segreto bancario. Sono inoltre definite procedure di cooperazione amministrativa tra i due Paesi che garantiranno uno scambio di informazioni effettivo e agevole, senza tuttavia ricorrere a ricerche generalizzate e indiscriminate. Tali modifiche, che accrescono il livello di cooperazione tra i due Paesi, rendono più efficace il contrasto a meccanismi di elusione e evasione fiscale, con conseguenti effetti positivi per l’erario. Il Protocollo entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di ratifica, sarà comunque possibile richiedere informazioni sulle posizioni dei contribuenti in essere a partire dalla data della firma il Protocollo (23 febbraio 2015).

Il secondo ddl è relativo alla ratifica e all’esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale e del Protocollo che regolamenta le richieste di informazioni di gruppo, entrambi firmati a Monaco il 2 marzo 2015. L’accordo, spiega Palazzo Chigi, è basato sui più aggiornati standard Ocse in quanto conforme al Modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) e assieme al Protocollo (che ne è parte integrante), costituisce "un avanzamento molto significativo del livello di cooperazione amministrativa tra i due Paesi". Entrambi forniscono la base giuridica, finora inesistente, per poter attivare lo scambio di informazioni di natura fiscale con Monaco. Il Protocollo, una volta entrato in vigore, consentirà di effettuare richieste di gruppo su elementi esistenti alla data della firma. Con la ratifica dell’Accordo e del Protocollo, con cui Monaco integra i requisiti previsti dalla normativa italiana in materia di rientro dei capitali (la cosiddetta Voluntary Disclosure), il Principato sarà escluso dalle black list e questo consentirà ai contribuenti italiani che aderiranno al programma di collaborazione volontaria, di fruire di una più agevole regolarizzazione in termini di riduzione delle sanzioni amministrative. Importante inoltre l’introduzione di disposizioni finalizzate ad eliminare eventuali casi di doppia imposizione e l’applicazione del credito d’imposta, secondo la formazione standard utilizzata generalmente dell’Italia nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Vengono anche regolamentati i casi di doppia residenza fiscale. Il terzo ddl è relativo alla ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1 aprile 2015. La Convenzione, in linea con il processo in atto verso l’affermazione a livello globale della trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie, recepisce il più aggiornato standard internazionale in materia di scambio di informazioni di natura fiscale previsto dall’Ocse, al fine disciplinare la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti delle due Parti contraenti. Lo scambio di informazioni riguarderà i periodi d’imposta a partire dal 1 gennaio 2009.
La Convenzione, dalla data di entrata in vigore, consentirà anche il pieno adempimento, con modalità semplificate, degli obblighi fiscali relativi alle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono attività finanziaria nella Santa Sede, da talune categorie di contribuenti, persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia, mentre per il passato è prevista, per le stesse attività, una procedura di regolarizzazione avente i medesimi effetti stabiliti dalla legge n. 186/2014 (la Voluntary Disclosure) Il quarto ddl, infine, riguarda la ratifica dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, e il protocollo aggiuntivo sulle richieste di
informazioni di gruppo, siglati a Roma il 26 febbraio 2015.

Analogamente a quello con la Svizzera, anche l’Accordo con il Liechtenstein pone fine al segreto bancario. L’Accordo sullo scambio di informazioni e il Protocollo aggiuntivo si applicano dopo la ratifica ma decorrere della data della firma. Di conseguenza lo scambio di informazioni potrà riguardare elementi in essere alla data del 26 febbraio 2015.

Il Protocollo aggiuntivo, integrando i requisiti previsti dalla normativa italiana in materia di rientro dei capitali (la Voluntary Disclosure), consentirà ai contribuenti italiani di fruire di una più agevole regolarizzazione in caso di adesione alla procedura di collaborazione volontaria.

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