Per essere sicuri di non omettere o ritardare il pagamento del bollo auto, così da evitare more o sanzioni, è possibile effettuare delle regolari verifiche tramite l'Agenzia delle entrate.
Uno specifico servizio, che varia a seconda della Regione di residenza del proprietario, permette infatti di effettuare la ricerca in un database seguendo le coordinate della targa e della categoria del veicolo in questione (ciò esclusivamente in Sicilia, Sardegna, Marche, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta) oppure, nel resto del territorio nazionale, di usufruire della funzione del calcolo del bollo auto dovuto per verificare indirettamente lo stato di "pagato" o meno dell'imposta.
Tale tassa, come noto, è dovuta per il possesso di ogni genere di vettura iscritta al Pra, e deve essere corrisposta ogni anno entro i termini stabiliti, in genere l'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Superata la scadenza, sarà necessario versare, oltre gli interessi di mora (+0,3% annuo), anche le previste sanzioni, che s'incrementano con l'aumento del ritardo. Saldando il debito entro 14 giorni dalla scadenza prevista, tramite ravvedimento operoso, si incorre in un + 0,1% del totale del bollo per ogni giorno di ritardo; tra il 15° ed il 30° giorno, l'ammenda sale fino all'1,50%; tra i 30 e i 90 giorni di ritardo, l'incremento giunge fino all'1,67%; oltre tale soglia, ma comunque entro e non oltre l'anno di ritardo, l'aumento è pari al 3,75%. Aldilà dei 12 mesi decade la possibilità di accedere al ravvedimento operoso: la sanzione raggiungerà quindi il 30% dell'importo dovuto per il bollo, e ad essa si aggiungeranno gli interessi, pari allo 0,5% per ogni sei mesi di ritardo.
Oltre i tre anni parte riscossione coattiva, col rischio di fermo amministrativo dell'autovettura e di pignoramento del conto corrente del proprietario della stessa. In questi casi conviene comunque verificare se tale pagamento dovuto sia finito nel frattempo in prescrizione: in questo caso, dopo aver ricevuto l'avviso, si potrà agire per regolarizzare la situazione tramite un'Istanza di annullamento in autotutela.
Se la prescrizione fosse riconosciuta, l'Amministrazione dovrebbe provvedere ad annullare l'avviso oppure, in caso di mancata replica o di respinta immotivata, sarebbe il contribuente a dover intervenire per inoltrare un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di competenza.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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