Una tassa "forfait" di 100 per chi raccoglie e rivende, “occasionalmente”, "prodotti selvatici non legnosi" come sughero, bacche o caucciù, piante officinali spontanee e, sopratutto, funghi e tartufi.
Si tratta di una delle novità sul fronte fiscale che entrano in vigore con l'approvazione della nuova legge di bilancio; secondo quanto previsto dai commi da 692 a 699 dell’articolo 1 della legge 145/2018 dovrà essere versta questa imposta sostitutiva, fissata a 100 euro, prevista per i redditi che derivano dalla vendita, occasionale, di funghi e tartufi. Per coloro i quali abbiano versato il forfettario non sarà applica la ritenuta (prevista dall’articolo 25-quater del Dpr 600/1973) del 23percento, sul 78percento dei corrispettivi pagati.
I raccoglitori, però, dovranno fare attenzione perché l'occasionalità sarà ritenuta tale solo se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano i 7.000 euro annui; resta il "rischio" che superata quella cifra si inizi a non dichiarare la vendita del prodotto. Nel frattempo l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.
10 ha istituito il codice tributo (1853) utilizzato per il pagamento di questa imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali. Chi fa la raccolta per consumo personale, invece, non è previsto alcun versamento.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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