La sospensione delle rate dei mutui sarà possibile fino alla fine dell'anno grazie a quanto previsto dal cosiddetto dl sostegni-bis: una sospensione che, è bene ricordarlo, non scatta in automatico e che ovviamente comporterà un incremento degli interessi da pagare.
Il "fondo Gasparini", ampliato anche agli autonomi col dl 18/2020, era stato introdotto per venire incontro ai contribuenti in difficoltà col pagamento del mutuo a causa della pandemia e delle conseguenti rigide misure imposte dal governo.
Con l'art.64, il dl Sostegni-bis proroga la sospensione, che comunque non sarà automatica ma necessiterà di specifica richiesta. Sospensioni che hanno in un certo senso contenuto la rischiosità del credito concesso alle famiglie: secondo le stime del Sistema di Informazioni Creditizie del Crif, il tasso di default è cresciuto ora fino all'1,4%. "In questo scenario ancora pesantemente condizionato dall’emergenza pandemica", spiega il direttore Antonio Deledda, come riportato da Il Sole 24 Ore,"le moratorie per la sospensione delle rate hanno giocato un ruolo fondamentale per contenere la crescita della rischiosità. Purtroppo la dinamica dei redditi e le prospettive non positive del mercato del lavoro potrebbero incidere in modo negativo sulla capacità di riprendere il pagamento delle rate al termine del periodo di sospensione".
Grazie alle moratorie, spiega il Crif, il 3,6% dei contratti rateali risulta sospeso. Ad incidere sono soprattutto i mutui con rate più consistenti (laddove gli importi sono minimi, come nel caso di un finanziamento concesso per l'acquisto di un cellulare, le richieste sono meno numerose). Questa specifica sospensione dei mutui significa mettere in standby una rata media da 744 euro per un importo residuo medio di 107.687 euro.
Sospensione, cosa sapere
La sospensione del pagamento delle rate del mutuo (fino a 18 mesi), è concessa anche ad autonomi e liberi professionisti, compresi quindi commercianti ed artigiani, che abbiano subito una riduzione del proprio fatturato a causa della pandemia, ai mutuatari che hanno attinto dal Fondo di garanzia per i mutui prima casa, ed alle cooperative edilizie a proprietà indivisa. Anche i contribuenti che hanno già potuto beneficiare della sospensione del mutuo per 18 mesi (o di due distinti periodi di sospensione), sempre che poi abbiano ripreso da almeno 3 mesi a pagare regolarmente le rate, rientrano tra i beneficiari della manovra.
Permane, ovviamente, la possibilità di accedere alla sospensione anche per tutti coloro che abbiano perso il proprio impiego subordinato o atipico, o per quanti hanno subito una riduzione dell'orario di lavoro per un periodo minimo di 30 giorni. Lo stesso è previsto in caso di morte del mutuatario, ma anche in caso di handicap o grave invalidità civile (superiore all'80%).
Tenendo presente che per accedere a tale beneficio non è necessario presentare il proprio
Isee, il mutuo non può superare i 400mila euro e la sospensione può essere ottenuta per un massimo di 18 rate mensili (il numero di queste è strettamente connesso alla riduzione dell'orario di lavoro subita dal mutuatario).- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.