La nuova legge di Bilancio 2022 contiene ulteriori novità in materia di Superbonus oltre a quelle di cui abbiamo già scritto sul Giornale.it. In pratica, l'Agenzia delle Entrate può disporre di controlli preventivi se esiste un profilo di rischio sospendendo fino a 30 giorni le comunicazioni delle cessioni del credito con opzioni esercitate dal contribuente.
Cosa cambia sui controlli
Come riporta l'Ipsoa, se i rischi risultassero confermati la comunicazione si potrà considerare non effettuata; viceversa, se il controllo non conferma i rischi, la comunicazione produrrà i suoi effetti. Terminati i 30 giorni verrà rimossa la sospensione ma è bene chiarire che i controlli preventivi "non rappresentano un controllo sostanziale dell’agevolazione, né della regolarità della comunicazione". La normativa sui controlli è stabilita dal nuovo articolo 122-bis del decreto Rilancio che contiene disposizioni sulle funzioni di "presidio preventivo" come abbiamo appena descritto ma rimangono, invariati, i poteri dell’Amministrazione finanziaria sulle operazioni di cessione del credito precedenti e successivi alla norma.
I controlli del Fisco
Esistono quattro punti, o macro aree, che consentono all'Agenzia delle Entrate di operare sul controllo preventivo: la prima l'abbiamo elencata ed è la sospensione non oltre i 30 giorni "delle comunicazioni delle cessioni del credito e delle opzioni esercitate dal contribuente per le modalità di fruizione della detrazione (art. 122-bis, comma 1)". Successivamente, se dal controllo risulta tutto regolare e a norma, cessa immediatamente il periodo di sospensione senza che i rischi vengano confermati. Al contrario, se i rischi sussitono, la comunicazione non si considera effettuata e l’esito del controllo viene comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.
Il terzo aspetto riguarda l'amministrazione finanziaria che, come scrive Ipsoa, "procede alle verifiche di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta (vale a dire quando i rischi risultino confermati)". Infine, il quarto punto include i soggetti intermediari (banche, poste e istituti che si occupano di antiriciclaggio) che non acquisiscono il credito quando si tratta di operazioni sospette per le quali scattano immediatamente la segnalazione e l'astensione. Come si fa a capire quando si è di fronte ad un'operazione sospetta? Capita quando si scopre la natura fittizia dei crediti, se c'è la presenza di chi cede il credito pagando con denaro di possibile origine illecita e quando viene svolta abusivamente l'attività finanziaria "da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’ampia platea di cedenti".
I controlli della GdF
Per contrastare tutte le frodi del superbonus 110% e degli altri bonus fiscali, la Guardia di Finanza ha ingrandito le proprie banche dati grazie all'aiuto del portale “Prisma” (Portale Riscossione Monitoraggi Applicazioni) e grazie anche all'aiuto di “Monic” (Monitoraggio Compensazioni).
Questi strumenti tecnologici potranno indirizzare meglio il lavoro delle Fiamme Gialle grazie al ricostruzione dei dati di ogni singolo contribuente dalle cessioni agli importi fino alla tipologia dei crediti sia per quanto riguarda i crediti d’imposta sui bonus fiscali, sia per le indebite compensazioni dei crediti d’imposta stessi.Queste forme di controllo sono nuove e si aggiungeranno a quelle già attive sui contributi a fondo perduto voluti dagli operatori economici e sui finanziamenti bancari garantiti dai soggetti statali.
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