Le "partite pregresse", cioè i conguagli tariffari che troviamo nelle nostre bollette, sono state dichiarate illegittime dalla Cassazione. È la prima volta in assoluto che accade e la sentenza crea così un importante precedente che farà giurisprudenza.
La sentenza della Cassazione
La storia è questa: i vari gestori di gas ed elettricità hanno approvato anni fa la possibilità di inserire i conguagli nelle bollette degli italiani dopo la delibera numero 643/2013 dell'ex Aeegsi (Autorità per l'Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico, oggi Arera). A questo punto, la possibilità che veniva data loro era quella di "spalmare" quei conguagli retroattivamente fino al 2022. È così che sulle bollette sono apparse le voci "partite pregresse", importi non così elevati ma certamente non graditi ai consumatori che si trovavano costretti a pagare conguagli tariffari ai gestori "per il periodo precedente al trasferimento delle competenze del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) all'Autorità".
Con l'ordinanza n. 17959/2021, la Cassazione ha accolto la protesta di un cittadino che si era ritrovato in bolletta un addebito extra di 53,05 euro sotto la voce "per conguagli recuperi tariffari 2009-2011". La società che gestisce il servizio idrico integrato ha giustificato l'operato in virtù della "Delibera dell'allora Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico-AEEGSI 643/2013/R/idr". l Giudice di Pace, dopo aver accolto il ricorso del consumatore, ha interpretato il conguaglio come una rimodulazione con effetti retroattivi non ammessa da alcuna normativa di settore né da previsioni contrattuali.
Procedimento illegittimo
Più chiaro di così: in una parola, illegittimo. Come riportato da lo StudioCataldi, anche in appello il Tribunale di La Spezia ha confermato le ragioni del cittadino ritenendo che "la modalità di recupero per compensare i mancati ricavi di anni pregressi fosse in palese contrasto con il principio di irretroattività delle tariffe vigente in materia, facendo illegittimamente retroagire gli effetti della Delibera del 2014". Dal canto suo, la società che ha fornito il servizio si è aggrappata all'ultimo grado di giudizio ma è stata rimbalzata anche dalla Cassazione la quale ha ribadito l'illegittimità dei conguagli regolatori ritenendo che, "la Delibera ARERA, in quanto provvedimento amministrativo, non può porsi in contrasto con la legge e nello specifico con l'art. 11 delle Preleggi, che dispone il principio di irretroattività della legge".
Nonostante sia stata vinta la causa di un singolo cittadino, l'importanza della sentenza della Suprema Corte è che la decisione ha comunque una valenza nazionale perché rileva
come nessun atto amministrativo come nel caso dell'Autorità per l'energia elettrica e il servizio idrico, può avere effetto retroattivo: di conseguenza, qualsiasi richiesta viene dichiarata ed è da ritenersi illegittima.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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