I nuovi fondi pensione: capitale o rendita? – Parte 2

I nuovi fondi pensione: capitale o rendita? – Parte 2

Per i lavoratori che invece decideranno di destinare il Tfr a una forma pensionistica complementare (le condizioni di erogazione delle prestazioni sono imposte dalla legge ed indistinte per tipologia di forma previdenziale integrativa) le prestazioni pensionistiche potranno essere erogate dal momento in cui si matureranno i requisiti di pensionamento previsti dal sistema previdenziale di base. La prestazione potrà essere percepita in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
L’aderente che al momento del pensionamento scelga di percepire una prestazione in forma di rendita, si vedrà erogare per tutta la durata della vita, una pensione complementare pagata periodicamente proporzionale al capitale accumulato e all’età a quel momento raggiunta, determinata applicando al montante accumulato dei «coefficienti di conversione» che tengono conto dell’andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. Ma al contrario di quello che molti pensano, il fondo pensione può anche erogare prestazioni in forma di capitale, secondo ben precise condizioni imposte dalla legge. Infatti l’aderente, al momento del pensionamento, ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sottoforma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Traducendo, si potrà percepire metà del capitale accumulato, nel corso degli anni lavorativi, in un’unica soluzione e la restante metà sottoforma di assegno mensile.
Ma la normativa prevede anche la possibilità di entrare in possesso di tutto il capitale accumulato nel caso in cui si verifichi una particolare condizione.
Nel caso in cui, al momento di richiesta della prestazione (ricordiamo che la prestazione può essere richiesta in qualsiasi momento da quando si maturano i requisiti di pensionamento previsti dal sistema previdenziale di base), l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale (per il 2006 era pari a
381,72 mensili, corrispondenti a 4.962,36 su base annua), l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
Spieghiamo meglio con un esempio: ipotizzando un coefficiente di conversione in rendita vitalizia immediata all’età di 65 anni pari a 0,05779 (come da tabelle reperibili nel Regolamento o Statuto della forma previdenziale integrativa) e un montante accumulato di 60mila euro, si può vedere come risultando la conversione in rendita del 70% del maturato (pari a 2.427 euro = 60.000 euro x 70% x 0,05779) inferiore al 50% dell’assegno sociale (2.481 euro = 4.962,36 euro diviso 2) sia concessa la liquidazione dell’intera posizione sottoforma di capitale.


La normativa conferma anche la possibilità di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale per gli aderenti a forme di previdenza complementare, iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti a una forma pensionistica complementare purché già esistente alla data del 15 novembre 1992.

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