Per i lavoratori che invece decideranno di destinare il Tfr a una forma
pensionistica complementare (le condizioni di erogazione delle prestazioni sono
imposte dalla legge ed indistinte per tipologia di forma previdenziale
integrativa) le prestazioni pensionistiche potranno essere erogate dal momento
in cui si matureranno i requisiti di pensionamento previsti dal sistema
previdenziale di base. La prestazione potrà essere percepita in forma di
rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati
dalla legge.
L’aderente che al momento del pensionamento scelga di percepire una prestazione
in forma di rendita, si vedrà erogare per tutta la durata della vita, una
pensione complementare pagata periodicamente proporzionale al capitale
accumulato e all’età a quel momento raggiunta, determinata applicando al
montante accumulato dei «coefficienti di conversione» che tengono conto
dell’andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per
età e per sesso. Ma al contrario di quello che molti pensano, il fondo pensione
può anche erogare prestazioni in forma di capitale, secondo ben precise
condizioni imposte dalla legge. Infatti l’aderente, al momento del
pensionamento, ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione
pensionistica sottoforma di capitale nel limite del 50% della posizione
individuale maturata. Traducendo, si potrà percepire metà del capitale
accumulato, nel corso degli anni lavorativi, in un’unica soluzione e la
restante metà sottoforma di assegno mensile.
Ma la normativa prevede anche la possibilità di entrare in possesso di tutto il
capitale accumulato nel caso in cui si verifichi una particolare condizione.
Nel caso in cui, al momento di richiesta della prestazione (ricordiamo che la
prestazione può essere richiesta in qualsiasi momento da quando si maturano i
requisiti di pensionamento previsti dal sistema previdenziale di base),
l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua il
70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell’assegno
sociale (per il 2006 era pari a € 381,72 mensili,
corrispondenti a 4.962,36 su base annua), l’aderente può optare per la
liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
Spieghiamo meglio con un esempio: ipotizzando un coefficiente di conversione in
rendita vitalizia immediata all’età di 65 anni pari a 0,05779 (come da tabelle
reperibili nel Regolamento o Statuto della forma previdenziale integrativa) e
un montante accumulato di 60mila euro, si può vedere come risultando la
conversione in rendita del 70% del maturato (pari a 2.427 euro = 60.000 euro x
70% x 0,05779) inferiore al 50% dell’assegno sociale (2.481 euro = 4.962,36
euro diviso 2) sia concessa la liquidazione dell’intera posizione sottoforma di
capitale.
La normativa conferma anche la possibilità di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale per gli aderenti a forme di previdenza complementare, iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti a una forma pensionistica complementare purché già esistente alla data del 15 novembre 1992.
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