I vantaggi fiscali dei nuovi Fondi pensione – Parte 2 – Tfr, quanto è tassato

Parte2 - Tfr, quanto è tassato
Al Tfr accumulato presso il datore di lavoro (o presso l’Inps per le aziende con almeno 50 dipendenti) è applicata una tassazione determinata sulla base delle aliquote e degli scaglioni d’imposta in vigore al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato. In linea generale, è tassato con l’applicazione dell’aliquota media di tassazione del lavoratore, cioè con un minimo attuale del 23% crescente in funzione del proprio reddito. L’imposta dovuta viene calcolata provvisoriamente dal datore di lavoro sugli importi accantonati ogni anno a titolo di Tfr, aumentati degli eventuali acconti e anticipazioni già erogate al dipendente e al netto delle rivalutazioni assoggettate a imposta sostitutiva. La liquidazione definitiva dell’imposta viene effettuata dagli Uffici finanziari in base all’aliquota media di tassazione dei redditi del dipendente nei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del Tfr. Tradotto l’aliquota minima marginale del 23% in molti casi raggiunge anche livelli medi del 28-33%, in relazione all’ammontare del Tfr accumulato presso l’azienda e del livello del reddito percepito nei cinque anni precedenti la liquidazione della prestazione, utilizzato come base per determinare eventuali conguagli fiscali.
I vantaggi del Fondo
Le prestazioni pensionistiche (che possono essere erogate in unica soluzione o come rendita vitalizia) corrisposte da una forma previdenziale complementare sono assoggettate a una ritenuta a titolo d’imposta del 15%. Si può arrivare però a un trattamento più favorevole attraverso una riduzione pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Insomma un lavoratore che dovesse destinare almeno per 35 anni il proprio Tfr a un fondo pensione vedrebbe al momento della quiescenza una prestazione tassata al 9 per cento (15% meno 0,30% per i 20 anni eccedenti il 15°).
Chi vince
Il regime fiscale applicato alla previdenza complementare risulta dunque molto conveniente e incentivante se esaminato in relazione a quello applicato al regime del Tfr. Infatti ipotizzando un permanenza di 35 anni in una forma previdenziale si otterrebbe una tassazione a scadenza delle prestazioni del 9%, contro il 23% minimo a parità di condizioni dello stesso Tfr lasciato in azienda.


È logico pensare che dopo 35 anni di contribuzione, il lavoratore abbia accantonato in azienda un importo di Tfr che ecceda i 15mila euro di reddito massimo previsto per l’applicazione dell’aliquota marginale più bassa del 23% (e probabilmente anche superiore ai 28mila euro con aliquota al 38%), rendendo, di conseguenza, ancora più vantaggiosa l’adesione a una forma previdenziale integrativa. Le simulazioni - 5 anni / 15 anni / 35 anni - quantificano l’importo di tale vantaggio.

Commenti
Disclaimer
I commenti saranno accettati:
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
  • sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
ilGiornale.it Logo Ricarica