Stangata Cosap, il Tar sta con Pisapia

Stangata Cosap, il Tar sta con Pisapia

Il ritocco - per qualcuno «stangata» - era entrato in vigore nel gennaio dello scorso anno. Quando Palazzo Marino decise di rimodulare la tassa sull'occupazione del suolo pubblico - la Cosap - le polemiche furono immediate. Canoni eccessivi, si disse. I tentativi di mediazioni tra l'amministrazione e i rappresentanti di alcune categorie colpite dall'imposta non portarono a nulla. E così partì il ricorso al Tar delle ditte di traslochi, di noleggio autogru e di piattaforme elevatrici. Pochi giorni fa, la sentenza. Niente da fare. Il tribunale amministrativo dà ragione al Comune.
«Il ricorso - scrivono infatti i giudici di via Corridoni - non può essere accolto». Dunque, niente annullamento della delibera con cui era stata introdotta la nuova Cosap. Le aziende che si erano rivolte al Tar protestavano contro la decisione di Palazzo Marino di equiparare le strade e gli spazi pubblici agli spazi commerciali, e in particolare contro l'individuazione di 55 microzone a cui erano stati assegnati dei coefficienti legati ai valori dettati dal mercato immobiliare. Il Comune - era il succo del ricorso - avrebbe dovuto invece fare riferimento alle sole caratteristiche di viabilità delle strade, e agganciare il canone Cosap alla redditività delle prestazioni professionali offerte.
Ma «nel nuovo regime tariffario - si legge ancora nella sentenza despositata venerdì scorso - - gli aumenti hanno riguardato essenzialmente le vie ubicate nelle zone centralissime di Milano, dove certamente il sacrificio per la cittadinanza (sia in termini di gofimento personale, visione architettonica, intralcio delle attività commerciali e istituzionali) è senza dubbio maggiore». Dunque, «appare adeguata e ragionevole la commisurazione del mancato utilizzo di spazio pubblico (oggetto della concessione) al valore di mercato immobiliare e delle locazioni» dato che si tratta «di un criterio oggettivo che contempera non arbitrariamente l'interesse particolare del concessionario con le molteplici esigenze connesse all'uso pubblico». E soprattutto, la Cosap viene promossa dai giudici amministrativi «dal momento che tale criterio di individuazione dei coefficienti viari è stato utilizzato non nella sua assolutezza, bensì in funzione complementare ad altri indici, quale il contesto urbanistico, la presenza in zona dei servizi pubblici, l'accessibilità attraverso i mezzi di trasporto, il flusso turistico, la densità del traffico pedinale e veicolare».
I ricorrenti, però, hanno anche sollevato il problema della «sproporzione del raddoppiio del coefficiente per la tipologia “occupazioni viarie”». Ma anche in questo caso, la richiesta è stata bocciata. Scrivono infatti i giudici: «Poiché nel precedente regime tariffario Cosap non era previsto uno specifico coefficiente per le attività di trasloco, veniva a queste applicato il coefficiente residuale previsto per le “occupazioni varie”.

Il nuovo regolamento non ha determinato il raddoppio della tariffa, seplicemente perché alle attività di trasloco non si aplica più il coefficiente residuale, bensì quello più favorevole assegnato alla tipologia di occupazione “per attività di trasloco e relative aree di stoccaggio materiali”, fissato prima in “0,40” e successivamente ridotto a “0,20”».

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