Il Parlamento dichiara guerra agli orchi. Via libera dell'aula di Montecitorio alla ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, siglata a Lanzarote il 25 ottobre 2007. Il «sì» della Camera alla Convenzione permette una stretta anti-pedofili: tra le novità, il reato di adescamento dei minori in rete e il pugno di ferro su chi compie l'apologia per questo genere di reati.
Il provvedimento, approvato con 503 favorevoli e nessun contrario, passa ora all'esame del Senato. Nel suo intervento in aula Alessandra Mussolini, deputata del Pdl e presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, ha sottolineato i due punti più rilevanti contenuti nel provvedimento: «Il primo è l'introduzione del reato di pedofilia culturale o ideologica - spiega -: una fattispecie di reato che mancava e che impediva alle forze dell'ordine di intervenire».
Il secondo passaggio innovativo si concentra sul «grooming», cioè l'adescamento in Rete, in quanto la convenzione di Lanzarote prevede la finalità dell'adescamento solo all'incontro, che invece molto spesso non c'è, invece avviene il cosiddetto «peer to peer», ovvero uno scambio di dati e immagini attraverso gli utenti del web allorquando il minore viene costretto a compiere anche dei fatti illeciti.
Ma vediamo, in sintesi, i punti centrali del provvedimento. PROSTITUZIONE MINORILE. È punito con la reclusione da sei a 12 anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni 18; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Chiunque compie atti sessuali con un minore fra i 14 e i 18 anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a 4 anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Se il minore non ha ancora compiuto i 16 anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà. In caso di prostituzione minorile sarà escluso il patteggiamento.
ATTENUANTI PER CHI COLLABORA CON POLIZIA. La pena è diminuita da un terzo fino alla metà per colui che, pur avendo concorso al reato, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o se aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura degli altri colpevoli.
INSEGNANTI INTERDETTI A VITA. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Ulteriori aggravanti sono previste per chi compie atti sessuali con minori verso i quali ha una posizione di autorità o di influenza.
PEDOFILIA E PEDOPORNOGRAFIA CULTURALE. Il nuovo articolo 414-bis (pedofilia e pedopornografia culturale) punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedo-pornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione. Stessa pena anche a chi pubblicamente fa l'apologia di questi delitti.
ADESCAMENTO DI MINORENNI VIA INTERNET. Il delitto di adescamento di minorenni viene sanzionato con la reclusione da uno a 3 anni.
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