Un altro elemento della Legge Fornero incassa il secco no della Consulta, che in questa circostanza si è espressa su quella parte della norma relativa ai licenziamenti economici.
Tramite la sentenza 125 depositata giovedì 19 maggio, la Corte Costituzionale è intervenuta sulla cosiddetta manifesta insussistenza, che si attiva quando non ricorrono gli estremi del giustificato licenziamento oggettivo del lavoratore.
Nella riforma voluta da Elsa Fornero, oltre al rialzo dell'età pensionabile, vi erano anche dei punti che andavano a colpire l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, finalizzato alla tutela degli stessi in caso di licenziamento illegittimo, ingiusto e discriminatorio. Nella legge veniva stabilito che per quei licenziamenti con "giustificato motivo oggettivo" - economici e legati alle riorganizzazioni aziendali - il diritto alla riassunzione poteva essere esercitato solo in caso di "manifesta insussistenza del fatto".
La bocciatura della Consulta, però, modifica la riforma, affermando che il giudice non è tenuto a verificare che tale insussistenza sia manifesta, perché si tratta di un requisito indeterminato che può andare incontro a incertezze applicative e possibili disparità di trattamento. A causa della riforma, per i lavoratori era divenuto più difficile vincere le cause per ottenere il reintegro, mentre i datori di lavoro bisognosi di liberarsi di alcuni dipendenti ne erano stati invece avvantaggiati.
Adesso, però, si è pronunciata la Corte Costituzionale, che ha portato l'attenzione proprio sulla parola "manifesta", troppo imprecisa e intuitiva. "Il requisito della manifesta insussistenza è, anzitutto, indeterminato e si presta, proprio per questo, a incertezze applicative, con conseguenti disparità di trattamento", spiega la Corte, che ha avuto come relatrice la giurista Silvana Sciarra. E ancora: "La sussistenza di un fatto è nozione difficile da graduare, perché evoca un'alternativa netta, che l'accertamento del giudice è chiamato a sciogliere in termini positivi o negativi".
La norma prevedeva che, nelle cause relative ai licenziamenti economici, le parti in
causa e lo stesso giudice, dovessero impegnarsi "nell'ulteriore verifica della più o meno marcata graduazione dell'eventuale insussistenza. Un aggravio irragionevole e sproporzionato sull'andamento del processo".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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