Pensioni, Quota 103: nuove procedure per l'anticipata flessibile. Cosa cambia

Su quota 103 Inps ha chiarito che i requisiti andranno raggiunti entro il 31 dicembre 2023

Pensioni, Quota 103: nuove procedure per l'anticipata flessibile. Cosa cambia
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Almeno 62 anni di età e 41 di contributi. Sono questi i numeri per accedere a Quota 103, nuovo sistema di accesso pensionistico anticipato introdotto dal governo Meloni con la legge di Bilancio 2023.

Nei fatti, questo sistema di calcolo permette una flessibilità in uscita anticipata di 5 anni rispetto a calcoli pensionistici “classici”, ma solo se sussistono determinate condizioni di cui abbiamo parlato in un altro articolo de IlGiornale.It.

Come scritto nella Circolare Inps numero 27 del 10 marzo 2023 “Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano entro il 31 dicembre 2023 un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni, possono conseguire il diritto alla “pensione anticipata flessibile”.

L’Istituto pensionistico ha aggiornato le procedure per la definizione delle domande di pensione anticipata flessibile dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall'Inps nonché alla gestione separata.

Le modifiche introdotte riguardano tutti i lavoratori – sia gestione ordinaria che gestione separata – e esplicitano che i requisiti necessari per accedere al sistema di uscita anticipata devono essere maturati entro il 31 dicembre 2023.

Chi maturerà i requisiti necessari ad accedere a Quota 103 potrà fare richiesta in qualsiasi momento successivo all'apertura della finestra di uscita (cioè una volta raggiuti i requisiti) che avviene dopo tre mesi - per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi - e sei mesi per i dipendenti della pubblica amministrazione (articolo 1, comma 2 - decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Per i dipendenti privati e autonomi la decorrenza della pensione non potrà comunque essere anteriore al primo aprile 2023 mentre, per quanto riguarda i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la decorrenza della pensione dovrà non essere anteriore al primo agosto 2023.

Fanno eccezione il personale di ruolo Afam e delle scuole, i quali potranno uscire il primo novembre (Afam) e primo settembre (scuola) dell’anno in si raggiungono i requisiti del 62+41, dunque anche successivamente all’uscita anticipata ma entro l’anno solare.

Per quanto riguarda gli importi, l’assegno da pensione anticipata con Quota 103 non potrà superare cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno

(per l’anno in corso l’importo previsto è di 2.818,65 euro; questo limite, però, decadrà nel momento in cui si raggiungerà il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia che attualmente è stabilito a 67 anni.

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