Sarà punito l'automobilista che investe un animale e non gli presta soccorso

Tra le norme del nuovo codice della strada, approvato dal Senato in prima lettura, un importante passo in avanti nella civiltà del nostro Paese. Gli animali avranno diritto a essere soccorsi: chi li investe dovrà pagare fino a 1500 euro e sarà tenuto a prestargli aiuto

Non aveva fatto in tempo, il Senato, di dare il primo via libera al nuovo codice della strada, che già sono fioccate vibranti proteste di associazioni dei consumatori e di alcune categorie che si ritengono vessate. Dunque, si preannunciano nuove battaglie alla Camera, e probabili modifiche al provvedimento, che rallenteranno l'entrata in vigore.
Ma c'è un aspetto, nel nuovo codice, che mette d'accordo tutti e sarebbe opportuno venisse adottato già prima dell'estate. Esso riguarda il diritto degli animali a essere soccorsi in caso di incidenti stradali. Chi si occupa della loro cura urgente non potrà essere sanzionato se, per raggiungere un ambulatorio veterinario, viola il Codice della Strada.
Grande la soddisfazione degli amanti degli animali e della Lega Antivivisezionista. «È stato equiparato l'aiuto ad un animale in gravi condizioni di salute a quello che si deve ad una persona - ha dichiarato Gianluca Felicetti, presidente della Lav - e l'obbligo di fermarsi in caso di incidente che finora si doveva anche per il solo danneggiamento di cose. Un altro tassello al riconoscimento dei diritti degli animali».
La Lav, che aveva presentato le proposte di modifica normativa nell'ottobre 2008 e che ha lavorato in questi mesi per un positivo risultato, ringrazia i senatori del Pd, Amati e Filippi, e quelli del Pdl: il relatore Cicolani e l'onorevole Giammanco, nonché i componenti dell'Intergruppo Parlamentare Animali, artefici di questo passo in avanti di civiltà.
Ecco il testo dell'articolo 32 della L. 1720, nella lettura approvata dal Senato. Se non verrà modificato dalla Camera, conclude la Lav, costituirà un «grande passo in avanti di civiltà».
«Art. 32. (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)
1.Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'uso dei predetti dispositivi (acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu) è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

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