Con la sentenza numero 32914/2022, le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione hanno stabilito che l'assegno di separazione o divorzio versato all'ex non debba più essere versato se viene escluso il presupposto per il diritto al mantenimento. Nel caso preso in esame, una donna è stata condannata dalla Corte di Appello di Roma a restituire le somme all'ex coniuge vedensosi respinta la richiesta dell'assegno di mantenimento che avrebbe voluto continuare a ricevere.
"Non sussistevano i presupposti"
Come spiega IlSole24Ore che ha pubblicato la sentenza, la donna aveva intascato indebitamente per anni somme dall'ex marito anche se "sin dalla richiesta di modifica delle condizioni della separazione non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento", si legge sul testo. Per questo motivo, sono stati revocati i provvedimenti provvisori presi in primo grado condannandola a restituire il denaro che percepiva dall'ottobre 2009.
Cosa è cambiato
Ecco che, quindi, un ex coniuge può sperare di recuperare le somme versate dopo il divorzio se viene modificato, in corso d'opera, il provvedimento che aveva stabilito il pagamento, sia di misura cautelare che di merito. In pratica questo provesso avviene quando la sentenza di primo grado o in appello stabilisce "nuove condizioni economiche nei rapporti fra i coniugi separati o divorziati sulla base di una diversa valutazione - per il passato - dei fatti già posti a fondamento dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore", scrive ItaliaOggi.
Cos'è la "ripetibilità"
In campo civile vige la regola della ripetibilità: come spiegano gli esperti in diritto, si verifica questa condizione quando c'è un soggetto che ha eseguito un pagamento non dovuto "al fine di ottenere la restituzione totale o parziale della prestazione eseguita". L'assegno in questione, revocato alla donna, era di natura alimentare. Al contrario, invece, continuare a pagare la somma di denaro dovuta risulta valida anche se sono cambiate le "condizioni economiche" del soggetto obbligato ma anche quando avviene una "rimodulazione al ribasso" sulla propria vita lavorativa a meno che l'assegno non sia superiore a quanto possa pagare chi dewve versare la somma.
La Corte, comunque, non ha definito l'entità della somma di denaro ritenuta "necessariamente modesta" perché non era mai stata fissata "in maniera rigida" dal giudice e per questo si renderà necessaria "una valutazione personalizzata" con la situazione attuale del "coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal rapporto matrimoniale ovvero di non
autosufficienza economica". L'irripetibilità, quindi, non ha una regola ferrea ma si dovrà operare un "necessario bilanciamento" per tutelare il soggetto ritenuto la "parte debole nel rapporto".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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