«C lamorose defaillances» «amnesie investigative, «scelte discutibili», sciatterie inverosimili. Se la prova del Dna non ha retto nel processo a Amanda Knox e Raffaele Sollecito, la colpa è di una lunga serie di errori compiuti durante le indagini. Nella sentenza che ha assolto la studentessa americana e il suo boyfriend italiano dall'accusa di avere partecipato all'uccisione della inglese Meredith Kercher (Perugia, 1 novembre 2007) la Cassazione manda un messaggio preciso: la prova genetica ha nel processo penale un valore incontestabile, essendo «infinitesimale» la possibilità di uno sbaglio di persona. Ma solo se il prelievo e l'analisi delle tracce genetiche avvengono con lo scrupolo imposto dalle procedure internazionali e possono essere ripetuti in presenza dei difensori. La scienza è importante, dice la Cassazione, ma a condizione - e i giudici qua citano Galileo - che sia «affidabile, verificabile, condivisibile».
Esattamente il contrario di quanto accaduto durante le indagini sul delitto di Perugia, in particolare per i due reperti decisivi per la condanna in primo grado di Amanda e Raffaele a 28 e 25 anni di carcere: il coltello trovato a casa di Sollecito, considerato l'arma del delitto, dove per l'accusa c'era il Dna sia di Amanda che di Meredith, e il gancetto del reggiseno della ragazza uccisa, sul quale la Procura sosteneva ci fosse il Dna di Sollecito.
Ebbene, la sentenza che nel 2015 assolse la coppia Knox-Sollecito demolisce il lavoro svolto dalla polizia. A partire dai rilievi sulla scena del crimine, quando il gancetto, il famoso reperto 165/b, venne lasciato sul pavimento per 46 giorni, «il gancetto fu forse calpestato o comunque spostato», e «all'atto della repertazione il gancetto veniva spostato di mano in mano dagli operanti che peraltro indossavano guanti di lattice sporchi».
Mentre sul coltello trovato a casa di Raffaele si scelse di «consumare» le tracce biologiche trovate sulla lama rendendo impossibile accertare se il Dna di Meredith fosse davvero sangue: una risposta che «avrebbe consegnato al processo un dato di formidabile rilievo probatorio, certificando incontrovertibilmente l'utilizzo dell'arma per la consumazione dell'omicidio».LF
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