Sarà capitato a chiunque, almeno una volta nella vita, di aver sentito parlare della truffa del "sì" al telefono, oppure, nel peggiore dei casi, di esser stato vittima di malfattori senza scrupoli che sfruttano questa forma di raggiro, purtroppo ancora oggi, per attivare dei contratti di fornitura estorti in modo fraudolento: ebbene, tutto questo dovrà finalmente finire a partire dal prossimo anno, quando entreranno in vigore tutele maggiori studiate proprio per i consumatori.
Dal 2025, infatti, il consenso vocale "ritagliato" da una conversazione non sarà più sufficiente per sancire un accordo di fornitura, sia che si tratti di internet che di luce o di gas. Affinché un contratto sia ritenuto valido a tutti gli effetti, pertanto, il potenziale cliente dovrà confermare di aver ricevuto su carta oppure via mail un documento nel quale sono riportate in modo chiaro ed esaustivo tutte le condizioni contrattuali.
Non solo, dato che, a maggior tutela del consumatore, viene introdotta la possibilità di beneficiare di un periodo di 30 giorni per riflettere sulla bontà della sua scelta di cambiare operatore, rispetto ai soli 14 giorni ad oggi previsti: si tratta di uno strumento di protezione in più per difendere gli interessi di coloro i quali, per attitudine personale, tendono a entusiasmarsi facilmente o a farsi trasportare dalla convincente parlantina del venditore di turno. Questo "diritto di ripensamento" è stato ideato in particolar modo per quegli accordi che a volta vengono strappati dai promoter con vendite porta a porta o con offerte promozionali proposte con dei banchetti nel corso di alcuni eventi
La delibera in cui sono state inserite queste tutele, approvata da Arera, entrerà per tutti in vigore a partire dal 1° gennaio 2025: nella revisione del Codice del Consumo viene specificato che tutto dovrà essere nero su bianco in modo chiaro per poter rendere valida la stipula di un contratto. Con questa novità, inoltre, non sarà più possibile per il venditore, come più volte accaduto anche nel recente passato, effettuare delle modifiche rispetto agli accordi iniziali presi per telefono: allo stesso modo dovranno essere indicate in modo chiaro eventuali cambiamenti contrattuali, rinnovi o variazioni unilaterali. Queste informazioni andranno sempre riportate in modo separato da altre comunicazioni, ad esempio come quelle di natura commerciale.
Il minimo preavviso sarà di 3 mesi, che possono scendere fino a 1 solo nel caso in cui il cambiamento comporti dei vantaggi per il cliente, come nei casi in cui ad esempio la tariffa viene ridotta.
Se mai dovessero esserci contestazioni da parte del consumatore sulla validità del contratto o quella di eventuali variazioni, l'onere di provare la bontà del suo operato ricadrà esclusivamente sulle spalle del fornitore del servizio.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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