Assegno di mantenimento e alimenti: che differenza c’è

Che differenza c’è tra queste due istituti

Assegno di mantenimento e alimenti: che differenza c’è
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Al termine di un rapporto matrimoniale, in fase di separazione e il divorzio, co sono molteplici aspetti giuridici da considerare. Uno dei temi più importanti valutati dal giudice sono la capacità economica dell’ex coniuge che conducono al cosiddetto assegno di mantenimento e gli alimenti. Solitamente queste due voci sono interconnesse ma, in realtà, mantenimento e alimenti mirano ad intervenire su due aspetti differenti. Entriamo più nel dettaglio

Mantenimento e alimenti: quali differenze

Con l’assegno di mantenimento si intende garantire all’ex coniuge ed ai figli il mantenimento di uno stile di vita quanto più possibile simile a quello precedente.

Si tratta, dunque, di un contributo che, a seguito della separazione, l’ex coniuge che si trova nella condizione economica migliore, versa a quella che ha meno risorse sia che si tratti di moglie che di figli.

L’importo o l’assegno può essere concordato dal giudice o accettato dalle parti se sono d’accordo e, soprattutto, non è fisso, o meglio, cambia in relazione all’evoluzione delle condizioni economiche delle parti.

Quando ci si riferisce agli alimenti, invece, si intende un contributo minimo per i familiari in difficoltà.

Quindi è una somma attraverso cui si intende sostenere un parente prossimo di fronte a uno stato di bisogno o all’impossibilità di lavorare; si parla di parente prossimo perché l’obbligo non riguarda solo l’ex coniuge e i figli ma anche genitori, fratelli, ascendenti.

A definirlo è l’art. 433 del Codice civile che sottolinea che: “All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine seguente: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali”.

Come sottolineato dalla Cassazione, nel 2020, con la sentenza 770 “il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell’impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di un’attività lavorativa”.

Pertanto, la differenza tra i due istituti è che attraverso gli alimenti si garantisce il sostentamento, mentre con l’assegno di mantenimento si intende mantenere uno

specifico standard di vita.

Come confermato anche dalla sentenza n. 2710 del 29/01/2024 della Corte di Cassazione, l’assegno di mantenimento può comprendere anche gli alimenti e non riguarda per forza un bisogno specifico.

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