I punti chiave
Sta facendo parlare di sé la direttiva Case green, uno dei chiavistelli con cui l’Ue vuole raggiungere gli obiettivi di emissioni zero di carbonio entro il 2050. In Italia, il comparto dell’edilizia (dato 2019) è responsabile del 38% delle emissioni di CO2 relative ai consumi energetici.
Diventa palese la necessità di intervenire sul patrimonio edilizio per raggiungere gli obiettivi Ue, da qui la direttiva di Bruxelles, approvata dal Parlamento Ue il 14 marzo con 343 voti favorevoli, 216 contrari e 78 astenuti, indice del profondo turbamento che la politica Case green – peraltro non ancora definitiva – sta causando praticamente ovunque nel continente.
Case green, le scadenze e gli obiettivi da raggiungere
L’obiettivo è quello di rendere climaticamente neutra l’edilizia entro il 2050, con un giro di boa che impone consumi serratissimi entro il 2030. Per raggiungere questi traguardi è stata introdotta una normativa per la ristrutturazione obbligatoria di tutti gli edifici che hanno una classe energetica inferiore alla E (ossia F e G) entro la fine del 2030 per poi raggiungere la almeno la classe D entro il 2033. Le classi energetiche vanno dalla A (la più efficiente) alla G, la peggiore dal punto di vista energetico.
Il testo approvato che, va ribadito, non può ancora essere considerato definitivo, prevede che, oltre al raggiungimento della classe energetica minima E entro il 2023 e oltre il raggiungimento della classe energetica D entro il 2033, soltanto il 15% degli edifici di ogni Stato membro potranno essere di classe G. Una percentuale che assume un senso relativo alla luce, come vedremo, degli immobili esentati per principio da questa normativa.
Gli interventi per gli efficientamenti energetici dovranno essere effettuati quando l’immobile viene o venduto o ristrutturato. L’obiettivo della normativa Case green va contestualizzata nel pacchetto di norme chiamato Fit for 55 (Fit55) il cui intento è quello di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 55% entro il 2023 e di azzerarle entro il 2050, la cosiddetta neutralità climatica.
Le esenzioni
La normativa Case green appare fragile nella sua applicazione, perché non si può parlare di “edifici” in modo generico, considerando anche il patrimonio edile di ogni singolo Paese che è figlio delle ere culturali che ogni Stato ha attraversato nel corso dei decenni e persino dei secoli.
Un’osservazione questa sollevata da più fronti, anche in Italia, benché esista allo stato attuale un elenco di edifici esonerati dalle logiche di efficientamento energetico, ovvero:
- le abitazioni unifamiliari con superfici al di sotto dei 50 metri quadrati
- gli edifici adibiti a seconde case che vengono utilizzati meno di quattro mesi l’anno
- gli edifici nei centri storici
- gli edifici protetti dai Beni culturali
- le chiese e tutti i luoghi dediti ai culti
- gli edifici governativi destinati alla difesa nazionale.
Alcune di queste condizioni sono persino difficili da monitorare e controllare e questo non gioca a favore della chiarezza della norma sulle case green, così come quella soglia del 15% di edifici poco efficienti dal punto di vista energetico che ogni Stato può ritenere come zona franca. Tutto ciò rende complessa l’applicazione delle sanzioni, peraltro non bene definite.
Le sanzioni
L’Ue accenna soltanto a un eventuale impianto sanzionatorio per chi non si dovesse adeguare alla direttiva, demandando agli Stati membri totale autonomia per l’introduzione di sanzioni.
Non potrebbe essere altrimenti, anche considerando che in Italia sono circa 10 milioni gli immobili che rientrano nella classe energetica inferiore alla D, pari a circa il 70% dell’intero patrimonio edilizio. Cosa ancora più importante ai fini della normativa, è il fatto che non esiste una definizione omogenea e standardizzata di “classe D”, quindi i parametri per inquadrarla non sono uguali in tutti gli Stati Ue.
Questo si può tradurre soltanto nella necessità di concedere agli Stati la massima libertà nell’applicare la normativa, va quindi compreso – in senso assoluto e aprioristico – quanto una norma altamente elastica possa essere ritenuta utile.
Gli obblighi supplementari
Prevedono alcuni passi considerati inalienabili che si applicano anche agli edifici di nuova costruzione, anche in questo caso con particolari specifiche. Tra queste:
- obbligo, a partire dal 2026, di installare pannelli solari su tutti gli edifici pubblici e commerciali di nuova costruzione con superficie superiori ai 250 metri quadrati
- questo obbligo verrà esteso entro il 2027 ai medesimi edifici già esistenti
- a partire dal 2029 l’installazione di pannelli solari sarà obbligatoria anche per gli edifici residenziali di nuova costruzione
A questo si aggiunge lo stop all’installazione
di caldaie a gas che, almeno nelle intenzioni iniziali, dovranno essere bandite a partire dal 2029. Anche qui si procederà per fasi a cominciare dal 2024, quando dovrebbero essere aboliti gli incentivi per acquistarle.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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