Conto corrente, anche quando è cointestato il denaro non appartiene a entrambi. Cosa dice la Cassazione

In caso di separazione o qualora insorgano controversie tra le parti è possibile che l'autore esclusivo dei versamenti sia riconosciuto unico proprietario

Conto corrente, anche quando è cointestato il denaro non appartiene a entrambi. Cosa dice la Cassazione
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Avere un conto corrente cointestato non significa ottenere automaticamente una suddivisione equa del denaro tra le due parti, quantomeno non in ogni caso, e la Corte di Cassazione ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla questione.

Nell'immaginario comune, quando si parla di conto corrente cointestato si fa riferimento a una forma di risparmio molto diffusa ad esempio tra i coniugi, i quali depositano al suo interno i proventi derivanti dalla propria attività lavorativa e da esso attingono per gestire le spese familiari. In una situazione del genere entrambe le parti appaiono titolari allo stesso modo delle somme serbate nel deposito, tuttavia esistono dei casi in cui questo equilibrio può saltare, come qualora si vada incontro a separazione o divorzio con tanto di scontro legale.

Stando a quanto previsto dall'art.1854 del codice civile, "nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto", senza far distinzione alcuna sulla base dell'origine dei fondi. In parole povere, quindi, se esistono situazioni debitorie nei confronti del proprio istituto di credito, entrambe le parti contraenti risultano equamente responsabili. Ciò significa che a livello pratico c'è una presunzione di suddivisione equa del denaro depositato nel conto corrente.

A questo punto, tuttavia, può intervenire l'art.1298 del codice civile: "Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente". Posto, quindi, che ci sia una responsabilità oggettiva di ambo le parti nei confronti della banca, resta pertanto la possibilità di dimostrare che la ripartizione del fondo sia diversa da quella originariamente presunta per legge. Se vengono fornite prove incontrovertibili circa la provenienza del denaro, anche in caso di conto corrente cointestato una delle parti può dimostrare di essere unica proprietaria di quelle somme.

Stante quanto stabilito dalla Cassazione il 23 gennaio scorso con sentenza 1643, in caso di divorzio il denaro depositato in un conto corrente cointestato non appartiene equamente a entrambi i coniugi in modo automatico. Quando una delle due parti è in grado di dimostrare concretamente che il fondo deriva da suoi esclusivi versamenti, può esserne decretata la proprietà esclusiva.

Gli Ermellini si sono trovati a dirimere una disputa tra due parti nella quale una donna chiedeva all'ex marito di restituire interamente la somma di 200mila euro prelevata da quest'ultimo. Dal canto suo, l'uomo riteneva di aver diritto a quel denaro, dal momento che esso proveniva da un conto cointestato con la ex coniuge. La Suprema Corte ha dato ragione alla moglie, dal momento che il fondo derivava in modo esclusivo da assegni circolari intestati a lei.

Avendo determinato in modo incontrovertibile la provenienza dei versamenti, i giudici hanno stabilito quindi che tutto il denaro del conto apparteneva solo alla donna, e non era pertanto da ritenere una risorsa comune. Si tratta di una sentenza rivoluzionaria, dal momento che in sostanza salta la presunta contitolarità del conto sancita dall'art.1854, soprattutto per il fatto che si tratta di una delle situazioni che viene più spesso a verificarsi nelle cause di divorzio.

Ciò premesso, dato che occorre provare in modo chiaro la provenienza del denaro per poter essere considerato proprietario unico del fondo, è di fondamentale importanza mantenere un'adeguata documentazione che indichi l'origine dei versamenti, conservando copia di assegni, bonifici e altre operazioni bancarie.

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