Dichiarazione dei redditi, cos'è il "Quadro T" nel 730 e cosa c'è da sapere

Si tratta dell'area dedicata alle "Plusvalenze di natura finanziaria", ed è formata da otto diverse sezioni

Dichiarazione dei redditi, cos'è il "Quadro T" nel 730 e cosa c'è da sapere
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Il 730 2025 si amplia ancora con l'arrivo del "Quadro T", vale a dire quello specificamente dedicato alla dichiarazione delle "Plusvalenze di natura finanziaria", inclusi pertanto gli introiti derivanti da investimenti digitali e criptovalute. Grazie alla nuova sezione, pertanto, anche i contribuenti sprovvisti di partita Iva potranno dichiarare tali proventi senza avere più la necessità di ricorrere al modello Redditi come accadeva fino allo scorso anno.

All'interno del Quadro T, composto da otto distinte sezioni, è possibile inserire le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari, come ad esempio azioni, obbligazioni, Etf o partecipazioni non qualificate (quando si detengono quote minime di una società), gli introiti prodotti dalla vendita di partecipazioni qualificate (ovvero quei casi in cui si cedono quote consistenti di una società tali da garantirne il controllo o da condizionarlo in modo determinante), i guadagni derivanti da criptoattività, quali cessioni, scambi o conversioni di criptovalute o token digitali, ma solo nel caso in cui venga superata la soglia prevista, i redditi di diversa natura finanziaria, cioè quei guadagni che pur non rientrando nei consueti interessi o dividendi sono prodotti da speculazioni e strumenti finanziari quali futures, opzioni o Cfd, e infine i redditi derivanti da rivalutazioni, laddove si debba indicare la rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni.

Le otto sezioni sono le seguenti:

  • Sezione I: plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20%. Vanno qui inseriti redditi e plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 e al 30 giugno 2014, per cui è per l'appunto dovuta un’imposta sostitutiva del 20%;
  • Sezione II: plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%. Dedicata a redditi di natura finanziaria realizzati dal 1° luglio 2014 in poi, per cui è dovuta un’imposta sostitutiva del 26%;
  • Sezione III: plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate. Dedicata alle plusvalenze relative alla vendita di partecipazioni qualificate o alla cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari superiori alla soglia del 5%;
  • Sezione IV: plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in paesi a regime fiscale privilegiato o di Oicr immobiliari esteri;
  • Sezione V: plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività 26%. Vanno dichiarate in questa sezione gli introiti per la parte eccedente la soglia di 2mila euro;
  • Sezione VII: minusvalenze non compensate nell’anno (ovvero quelle residue che non si sono potute compensare in questo quadro);
  • Sezione VIII: riepilogo importi a credito;
  • Sezione IX: partecipazioni rivalutate.

A compilare il Quadro T, introdotto soprattutto per semplificare, accorpare e rendere più trasparenti le operazioni speculative, sono i contribuenti sprovvisti di partita Iva che lo scorso anno abbiano realizzato plusvalenze da operazioni finanziarie con criptovalute, coloro i quali hanno rideterminato il valore delle proprie criptovalute al 1° gennaio 2023, e i cittadini che vogliano compensare eventuali

minusvalenze pregresse con le plusvalenze dell'anno di imposta o che debbano riportare eccedenze di imposta sostitutiva versate in eccesso in anni precedenti direttamente dal 730 e quindi senza ricorrere al modello Redditi PF.

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