Alzi la mano chi, fra i lavoratori dipendenti, conosce esattamente la differenza tra ferie, permessi e ROL. Sembra cosa di poco conto, dal momento che si tratta in tutti e tre i casi di assenze, ma il punto è che sono molto diverse tra loro. Ciò che le accomuna è che i dipendenti devono consumarle entro scadenze specifiche, in caso contrario l'azienda potrebbe dover versare un'indennità in busta paga, o incorrere in sanzioni che possono arrivare anche a migliaia di euro. Vediamo allora di capire quali sono le differenze e come queste tipologie di assenza possano o debbano essere fruite dal dipendente.
Ferie, permessi e ROL. Significato e finalità
Il diritto alle ferie è sancito dalla Costituzione e il lavoratore non può soprassedere. Il Codice Civile fissa un minimo di 4 settimane all’anno di ferie retribuite per ogni dipendente. Nessun patto o contratto collettivo può andare sotto tale limite, anzi, può solo stabilire condizioni più favorevoli. Tutti i contratti di lavoro dipendente, di qualunque natura, devono dunque prevedere periodi di astensione dal lavoro per consentire al lavoratore di ritemprare corpo e mente.
Le ferie (dal latino classico feriae -arum, collegato con festus 'festivo', che indicava nel mondo romano il giorno dedicato al culto pubblico e privato nel quale era proibito esercitare il potere giudiziario e convocare comizi) sono per definizione calcolate per giorni, consecutive, concesse anche in base a specifiche esigenze dell’azienda, oltre che del dipendente.
I permessi hanno in comune con le ferie solo il fine (recuperare cioè le energie psicofisiche) e il fatto di essere retribuiti. Differiscono dalle prime perché vengono conteggiati in ore e non in giorni, non hanno un limite minimo sotto cui è vietato andare, non vengono stabiliti per Legge, ma dai contratti collettivi. Le differenze tra un contratto e l’altro possono essere importanti.
Esistono poi diverse tipologie di permesso, tra cui i ROL (acronimo di Riduzione dell’Orario di Lavoro). Così come tutti gli altri permessi, anche i ROL sono regolati dai contratti collettivi. Il principio di base su cui si basa questo tipo di permesso è che un dipendente che abbia dovuto lavorare in modo più intenso del solito, magari per particolari esigenze produttive, ha diritto a qualche ora di riposo.
Il calcolo dei ROL si basa quindi sul livello di stress psico-fisico generato dalla specifica mansione. Facendo degli esempi specifici, un addetto del settore siderurgico ha 92 ore di ROL all’anno (secondo quanto stabilito dal contratto Metalmeccanici), mentre un lavoratore del contratto Confcommercio terziario e con meno di 15 colleghi ha diritto a 56 ore di ROL annuali.
Si tratta di permessi retribuiti, che vanno pagati come il lavoro ordinario.
Ferie e permessi: meccanismi di maturazione
Le ferie maturano con cadenza mensile, aumentano cioè ogni mese di un dodicesimo del totale annuo, ma solo se il dipendente ha lavorato per almeno 15 giorni. Tale frazione si chiama rateo di maturazione delle ferie. Per cui, se i giorni di ferie all’anno sono 26, il lavoratore ne acquisirà poco più di due al mese (per la precisione 2,16, risultato di 26, il numero dei giorni di ferie, fratto 12, il numero dei mesi lavorativi).
Le regole indicate valgono per tutti i contratti a tempo pieno e part time orizzontale. Cambiano invece nei contratti part time verticali e misti.
Apriamo una parentesi: un dipendente in part time orizzontale lavora tutta settimana, ma con orario ridotto. Se i suoi giorni di ferie rimangono invariati, le sue assenze durano però di meno, esattamente come il suo contratto, quindi avranno minore retribuzione. Pertanto, un dipendente che lavora tutta la settimana, ma solo per 4 ore, godrà degli stessi giorni di ferie di un collega con contratto full time. Le sue giornate di riposo però saranno composte da 4 ore e saranno quelle ad essere pagate. Più complessa la situazione per il part time verticale. Il lavoratore, infatti, può prestare la sua attività solo in alcuni giorni della settimana, o in qualche mese all’anno. I giorni di ferie non saranno dunque più gli stessi del contratto full time, ma dovranno essere calcolati in maniera specifica.
Anche la maturazione dei permessi avviene ogni mese, e a condizione che ci siano stati almeno 15 giorni di lavoro. Viene però condizionata anche da altri fattori, quali l’anzianità di servizio e il numero di dipendenti dell’azienda. In generale, per ogni mese di lavoro si matura dalle 7 alle 8 ore di permesso retribuito. In ogni caso, per capire quale sia la situazione specifica bisogna consultare il contratto collettivo che regola l'attività della propria azienda.
Permessi Ex festività
Le ex festività sono ore di permesso che ogni dipendente matura dal momento dell’assunzione in sostituzione di 4 festività abolite nel tempo. In pratica, queste ore sarebbero il corrispettivo dei giorni festivi di cui il dipendente avrebbe goduto, se le festività fossero tuttora riconosciute.
Nello specifico, le ex festività che possono corrispondere a ore di permesso per i lavoratori sono 4: San Giuseppe (19 marzo), Ascensione (può cadere tra il 30 aprile e il 3 giugno, quest’anno è caduta il 18 maggio), Corpus Domini (anche questa è una festa mobile, che segue la solennità della Santissima Trinità, quest’anno ad esempio cade il 16 giugno) e SS. Pietro e Paolo (29 giugno). Essendo 4 i giorni lavorativi, le ore di permesso per il lavoratore ammontano a 32 ore annue che, divise per i 12 mesi lavorativi, corrispondono a 2,67 ore al mese di permesso.
A differenza dei permessi ROL, però, questi permessi vengono maturati dal lavoratore esclusivamente quando le festività annullate corrispondono a giornate lavorative. Se cioè la festività abolita dovesse cadere di domenica o in qualunque altro giorno festivo, il lavoratore non avrebbe diritto alle ore di permesso relative.
Fruizione di ferie e permessi
La Legge indica precise modalità di fruizione delle ferie: due settimane devono essere godute nel corso dell'anno di maturazione e, su richiesta del lavoratore, possono essere consecutive; le rimanenti due andranno utilizzate nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione; i giorni di ferie rimanenti devono essere consumati in base alle indicazioni del singolo contratto collettivo. In caso ci si dovesse ammalare durante le ferie, ricordiamo che la malattia ne interrompe sempre il computo.
Al contrario, la fruizione dei permessi retribuiti non è obbligatoria, ma a discrezione del dipendente. Sono inoltre i contratti collettivi a stabilire entro quando consumare i permessi, non la Legge. Normalmente il limite massimo è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione. Quindi i permessi accumulati, ad esempio, nel 2023 devono essere fruiti entro il 30 giugno 2025.
Ferie e permessi non goduti
È bene ricordare che le ferie sono un diritto irrinunciabile: i lavoratori non possono non prenderle, né possono essere rifiutate dal datore di lavoro. Non godere delle ferie in cambio di un pagamento è un comportamento illecito e soggetto a sanzioni.
Che cosa succede, quindi, se trascorsi i termini prefissati, il dipendente non avesse ancora goduto di ferie e permessi maturati? Le ferie non godute non possono corrispondere ad alcuna indennità sostitutiva, se non in caso di cessazione del rapporto lavorativo. Pertanto, il mancato godimento di ferie comporta sanzioni amministrative per il datore di lavoro e la sua azienda, in questi termini: da 100 a 600 euro nel caso di inadempienza nei confronti di un singolo lavoratore; da 400 a 1.500 euro nel caso di inadempienza nei confronti di più di cinque lavoratori; da 800 a 4.500 euro nel caso di inadempienza nei confronti di più di dieci lavoratori.
Quanto ai permessi non goduti, questi devono essere tutti liquidati.
Annotazioni
Le ferie non maturano in continuazione: ci sono alcune assenze che possono interrompere questo processo. Ad esempio, le ferie maturano regolarmente durante la maternità obbligatoria, la malattia, l’infortunio sul lavoro, il congedo matrimoniale, la partecipazione ai seggi elettorali, altri permessi retribuiti. La maturazione delle ferie viene invece sospesa in caso di assenza del lavoratore per congedo parentale (cosiddetta maternità facoltativa), malattia dei figli, svolgimento di funzioni pubbliche o cariche sindacali, permessi e aspettative non retribuiti.
Il datore di lavoro ha il compito di verificare l’effettivo godimento delle ferie di ogni dipendente. Le ferie non scadono: quelle non fruite durante l’anno lavorativo andranno ad aggiungersi a quelle maturate durante l’anno successivo.
Per poter godere delle ferie maturate basterà semplicemente che il lavoratore cerchi un accordo (non economico, come abbiamo visto, se non in caso di termine del rapporto) con il datore di lavoro. Qualora non si trovasse un punto di incontro riguardo al periodo feriale, a prevalere sono le esigenze aziendali.
Attenzione: i contratti collettivi potrebbero aver stabilito condizioni più favorevoli.
Ad esempio, la maturazione delle ferie potrebbe avvenire in base alle giornate o alle ore lavorate, non a frazioni di mese. Quindi, prima di applicare qualsiasi disposizione, il consiglio è quello di verificare il proprio CCNL di competenza.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.