Sicurezza nei condomini: inferriate e ringhiere, tra decoro e tutela

La sicurezza nei condomini è un tema complesso, che richiede un bilanciamento tra esigenze dei singoli e tutela del decoro architettonico

Sicurezza nei condomini: inferriate e ringhiere, tra decoro e tutela

Cresce la preoccupazione per la sicurezza negli edifici condominiali, soprattutto per i residenti ai piani bassi, anche a causa dell'aumento costante dei furti negli appartamenti, in particolare durante periodi di festività o vacanze. A ciò si aggiunge l'obbligo di adeguarsi alle nuove normative che impongono standard minimi per le recinzioni di balconi e terrazze. Ma come conciliare la necessità di sicurezza, a vari livelli, con il decoro architettonico? Cerchiamo di capirlo insieme.

Inferriate alle finestre: quando si può

Secondo l'articolo 1122 del Codice civile, “Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condòmino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea”. Semplificando, e con riferimento alla questione specifica di cui ci stiamo occupando, non è preclusa ai condòmini la possibilità di installare inferriate alle finestre, a patto che non rechino danni alle cose comuni e non compromettano la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell'edificio.

In ogni caso, l'installazione richiede la preventiva comunicazione all'amministratore che ne informa l'assemblea condominiale, la quale può concedere o negare l'assenso. La giurisprudenza tende a privilegiare la sicurezza, ammettendo l'installazione delle inferriate se non alterano l'estetica del palazzo, o se l'utilità compensa l'alterazione. Prima di procedere, è importante inoltre verificare se il regolamento condominiale di natura contrattuale vieta l'installazione di inferriate. Contrattuale, si badi, poiché un divieto di questo tipo, che limita l'uso della proprietà esclusiva (le inferriate, infatti, si collocano sempre nel vano finestra/porta finestra), non potrebbe essere introdotto da una decisione assembleare in sede di formazione del regolamento stesso. In caso altri condòmini le abbiano già installate, è consigliabile uniformarsi per mantenere un equilibrio estetico.

Ringhiere a norma: quali criteri

Le ringhiere di balconi e terrazze hanno una duplice funzione: sicurezza e protezione. La loro proprietà è generalmente esclusiva, a meno che l'estetica non le renda un bene comune. La decisione di modificare le ringhiere può essere lasciata alla discrezione del condòmino e non necessita di delibera assembleare, a condizione che l'intervento non pregiudichi il decoro architettonico; delibera che diventa però obbligatoria durante ristrutturazioni o interventi edilizi più ampi. In caso di ringhiere non conformi, la responsabilità della messa a norma ricade sul singolo condòmino se la proprietà è esclusiva, mentre diventa un onere condominiale se la ringhiera è un bene comune. La questione delle ringhiere sui balconi è particolarmente rilevante per i proprietari di immobili costruiti in epoche passate, considerando che le normative edilizie locali in materia di sicurezza sono cambiate nel corso del tempo. Uno degli aspetti su cui ci si focalizza è l'altezza delle recinzioni, che deve rispettare determinati standard di sicurezza.

Quindi, cosa può e deve fare il condòmino per adeguare la ringhiera del proprio spazio esterno alle normative attuali? La principale fonte di riferimento è il regolamento edilizio del comune di appartenenza, il quale stabilisce le specifiche in termini di altezza e larghezza degli spazi compresi tra gli elementi che compongono la ringhiera. È importante notare che la decisione di apportare modifiche è a discrezione del singolo condòmino e non richiede necessariamente un'approvazione dell'assemblea condominiale.

Inoltre, l'articolo 8 del Decreto Ministeriale n. 236/1989 fornisce indicazioni sulla modalità di misurazione del parapetto, stabilendo che la distanza deve essere misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio al piano di calpestio. In molti comuni l'altezza minima delle ringhiere è fissata a non meno di 1 metro o 1,10 metri. In caso di necessità di adeguamento, il proprietario o chi ne abbia titolo può richiederlo, con l'obbligo di rispettare il decoro architettonico, i vincoli di tutela dell'immobile e del paesaggio, nonché le norme di progettazione edilizia e la disciplina condominiale. Inoltre, nel caso in cui la ringhiera non sia in muratura, dev'essere garantita l'inattraversabilità di una sfera di 10 cm di diametro e devono essere considerate le condizioni di sicurezza per gli utenti potenziali della struttura.

Conciliare sicurezza e decoro

Da quanto si è visto, la messa a norma delle ringhiere è un obbligo di sicurezza, che dovrebbe prevalere sul problema estetico. Per una messa a norma sicura e rispettosa del decoro, è consigliabile dialogare con l'amministratore e l'assemblea condominiale, per trovare soluzioni condivise; consultare un tecnico, per la messa a norma e l'installazione di inferriate, al fine di individuare le soluzioni più idonee alle esigenze di sicurezza e di estetica; privilegiare materiali e soluzioni che contemplino entrambi gli aspetti.

Infine, è importante ricordare che la sicurezza non è solo una questione estetica. L'installazione di inferriate e ringhiere a norma può contribuire a ridurre il rischio di incidenti e furti, proteggendo l'incolumità dei condòmini e delle loro famiglie.

Fra le possibili soluzioni innovative, delle inferriate a scomparsa, che si integrano perfettamente con l'architettura dell'edificio quando non sono in uso; ringhiere in vetro, che offrono un design elegante e moderno, garantendo al contempo la sicurezza; sistemi di allarme, che possono essere installati come deterrente contro i furti e per una maggiore protezione.

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