Telepromozioni illecite se non c'è il consenso

Il Garante della privacy stabilisce il divieto di contattare telefonicamente per le promozioni tutti gli utenti i cui numeri sono riservati

Telepromozioni illecite se non c'è il consenso

È capitato a tutti, prima o poi. Squilla il telefono, fisso o cellulare, e parte la voce registrata: "Buonasera, questa è un'offerta promozionale..."

A volte si parla con un operatore, a volte scatta il nastro automatico, ma la sostanza è sempre la stessa: ogni sera, milioni di italiani vengono raggiunti da migliaia di telefonate non richieste né tantomeno gradite, che offrono prodotti e servizi che raramente riscuotono l'interesse di coloro a cui vengono proposti.

Eppure da oggi c'è un precedente che potrebbe aiutare chi vuole difendersi da queste sgradite "intrusioni". Come spiega il Sole 24Ore, il Garante della Privacy ha stabilito che è vietato contattare i numeri riservati senza aver ricevuto il consenso preventivo.

La decisione è arrivata dopo il caso di un utente che si lamentava di essere stato disturbato dalle offerte promozionali nonostante il suo contatto non fosse presente in alcun elenco, su sua richiesta. La normativa prevede che, in caso di numero riservato, si possa chiamare un utente solo dietro previa espressione del consenso.

Il Garante ha vietato sia alla società di telemarketing il trattamento dei dati, ma ha

anche imposto sia alla compagnia telefonica che aveva dato l'incarico di effettuare le chiamate, sia all'azienda di promozione commerciale di rispettare la privacy degli utenti, dandone notizia per iscritto entro 60 giorni.

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