È arrivata la nuova Tari, la tassa sui rifiuti, e contestualmente scattano i controlli degli uffici tributari. Gli enti locali accerteranno infatti le annualità pregresse e i controlli, per il momento, hanno generato molta confusione agli sportelli. E Il Sole 24 Ore ha pubblicato un vademecum per i contribuenti.
Prima di tutto è possibile che il cittadino abbia pagato la tassa, ma che questa non risulti agli uffici tributari. In tal caso non ci sono problemi: basta recuperare la ricevuta del versamento ed esibirla. È bene conservare il riscontro di pagamento in un luogo sicuro, perché deve essere conservata per almeno cinque anni. Verificare eventuali errori di calcolo comunque potrebbe essere un compito complesso, servirebbero infatti le delibere tariffarie e i parametri relativi alla base imponibile. Se si volessero fare le verifiche per controllare se il pagamento è corretto bisogna effettuarlo sulla superficie indicata nell'avviso di pagamento della Tari. Al momento, però, il Comune può utilizzare i dati della superficie catastale o della superficie calpestabile, perché non è ancora entrata in vigore la norma dell'80% della superficie catastale.
Se il Comune, facendo i primi controlli, dovesse accorgersi di eventuali errori di pagamento, il contribuente andrebbe incontro ad alcune sanzioni pecuniarie. Il pagamento per omessa denuncia è pari al 100% dell'importo, per infedele denuncia (quindi dichiarazioni false) il cittadino dovrà pagare il 50% della somma mentre per omesso versamento dovrà sborsare il 30% della tassa. Se gli uffici tributari dovessero contestare più annualità le sanzioni non saranno sommate, ma verrà applicata la sanzione più grave delle singole annualità, che risulterà però aumentata con una maggiorazione che va dal 50% al 300%.
Il cittadino, se gli dovesse essere contestato l'errato pagamento dal Comune, può presentare un'istanza di riesame in
autotutela, presentando dunque le motivazioni della richiesta di una nuova valutazione. L'autotutela deve essere effettuata entro tassativamente entro 60 giorni. Altrimenti può comunque ricorrere alla via giudiziaria.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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