A partire dal 1° gennaio 2020 l’importo detassato dei buoni pasto cartacei sarà ridotto da 5,29 a 4 euro. È quanto prevede la legge di bilancio 2020. Questo significa che il dipendente subirà maggiori trattenute in busta paga con una perdita annua stimata intorno a 100 euro l’anno. E anche le aziende dovranno calcolare i contributi previdenziali a proprio carico su un imponibile maggiore.
Il Sole 24 Ore spiega che in assenza di una disciplina transitoria, che al momento non è stata prevista, i datori di lavoro saranno tenuti ad applicare ritenute fiscali e previdenziali sui ticket con importo superiore a 4 euro relativi ai blocchetti già acquistati e da smaltire entro il 2020. Quindi l’eccedenza tra il valore facciale del buono e il nuovo limite di 4 euro sarà completamente tassabile.
Le aziende e società che distribuiscono i buoni cartacei da 5,29 euro e continueranno a farlo anche il prossimo anno, dovranno considerarlo in busta paga. L’incremento di imponibile potrebbe raggiungere i 300 euro in un anno. Ci saranno più trattenute fiscali e previdenziali che possono cambiare, in base alla retribuzione del lavoratore, da un minimo di 89 a un massimo di 143 euro all’anno, oltre alle addizionali comunali e regionali (con 230 giorni lavorativi e aliquota Inps del 9,19%). Come già detto, per la gran parte di questi dipendenti il conto sarà di almeno 100 euro in un anno.
Anche le imprese dovranno considerare l’aggravio Inps a loro carico che dovrebbe aggirarsi intorno agli 85 euro annui ed è variabile in base al settore. Per evitare la tassazione, il datore di lavoro potrebbe ridurre a 4 euro il valore dei buoni cartacei che consegna ai lavoratori oppure passare ai buoni elettronici.
Inoltre, la legge di bilancio modifica l’articolo 51, comma 2, lettera c, del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) anche nella parte relativa alla soglia di esenzione dei ticket elettronici, che viene elevata da 7 a 8 euro al giorno. Alcuni direttori finanziari hanno sollevato il problema dell’erogazione dei buoni in fase di transizione. Occorre considerare infatti che i ticket vengono consegnati il mese successivo rispetto a quello in cui si sono maturati. Quindi, quelli relativi a dicembre 2019 vengono distribuiti a gennaio 2020.
A questo proposito è stato previsto che non vi siano maggiori oneri tributari da versare se
i buoni con valore nominale di 5,29 euro vengono consegnati entro il 12 gennaio 2020, come previsto dal principio di cassa allargato contenuto nell’articolo 51, comma 1, del Tuir. Ma il rischio stangata è dietro l'angolo.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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