Arrivano conferme e specificazioni per quanto riguarda il computo del fringe benefit relativo ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ad amministratori o dipendenti. Il calcolo basato sulle emissioni di CO2 e la valorizzazione forfetaria saranno applicabili esclusivamente ai veicoli immatricolati a decorrere dal 1 luglio del 2020: ciò è quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate in data 14 agosto 2020 con la risoluzione 46/E/20.
Con il nuovo regime di addebito, quindi, sarà stabilito un grado di imponibilità inversamente proporzionale alle emissioni di anidride carbonica delle auto aziendali ad uso promiscuo del dipendente. Come data di partenza delle nuove norme, sia per ciò che concerne la data di immatricolazione dell'auto che la redazione dell'accordo tra titolare e beneficiario si farà sempre riferimento al 1 luglio 2020. Ciò premesso, la nuova risoluzione dell'Agenzia delle Entrate conferma invece il rispetto delle condizioni concordate in date precedenti da quella indicata. Dunque per tutti quei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro lo scorso 30 giugno 2020, la normativa precedente resterà in vigore per tutta la durata prevista dal contratto.
Nessuna intenzione, invece di far riferimento alla data di entrata in vigore della nuova norma, vale a dire il 1 gennaio 2020, come specifica esplicitamente l'Agenzia delle Entrate: "Sia per ragioni logico-sistematiche che di coerenza temporale del nuovo regime, non si ritiene plausibile considerare due diversi momenti ai fini dell’operatività della norma in commento, ovvero il 1° gennaio 2020 per il rispetto del requisito temporale dell’immatricolazione, mentre il 1° luglio 2020 per il rispetto dell’altro requisito temporale relativo alla stipula del contratto, con il quale è concesso in uso promiscuo il benefit".
Per quanto riguarda invece il calcolo del fringe benefit nel caso in cui venga concessa un'auto aziendale in uso promiscuo successivamente rispetto al 1 luglio 2020 ma ci si riferisca comunque ad una vettura immatricolata in precedenza rispetto alla data di riferimento, il calcolo del benefit non potrà essere forfetario.
Si dovrà infatti procedere scorporando il valore normale dell'autoveicolo dai costi eventualmente sostenuti dal dipendente a beneficio della propria attività, come indicato dall'Agenzia delle Entrate: "Il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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