Consulta: la Robin Tax è incostituzionale

Introdotta nel 2008, prevede un’addizionale Ires per le compagnie energetiche. Gli effetti della sentenza non sono reatroattivi

Consulta: la Robin Tax è incostituzionale

La Robin Tax è incostituzionale. Lo ha deciso la Corte Costituzionale, ma solo "pro futuro", cioè a partire dal giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della sentenza. Si tratta dell’addizionale Ires ( ossia l'imposta sul reddito delle società) che grava sulle imprese del settore petrolifero ed energetico, introdotta nel 2008. 

A sollevare la questione di legittimità su questa norma era stata la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, dopo il ricorso proposto da una rete di punti vendita di carburanti, Scat Punti vendita spa, contro l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia. Per le casse dello Stato si potrebbe aprire un buco da circa 1 miliardo di euro.

"Nata per fronteggiare una congiuntura economica eccezionale - si legge nella sentenza - la Robin Tax si è invece stabilita una imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal periodo di imposta 2008, senza limiti di tempo". Per questo la Corte Costituzionale ravvisa una grave incongruenza relativa alla proiezione temporale dell'addizionale.

La Corte, si legge nel dispositivo dichiara "l’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico), e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".

I commi citati prevedono che "in dipendenza dell’andamento dell’economia e dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società" sia "applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. Alle compagnie energetiche interessate inoltre "è fatto divieto di traslare l’onere della maggiorazione d’imposta sui prezzi al consumo".

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