La cartella esattoriale sta all’ente pubblico come un titolo esecutivo sta al privato. Quando un privato deve incassare del denaro, può avviare una procedura che certifichi la bontà del credito vantato per rifarsi sul debitore.
Quando è un ente pubblico che vanta un credito nei confronti di una persona fisica o giuridica (un cittadino o un’azienda) il titolo esecutivo si chiama cartella esattoriale (anche nota come cartella di pagamento).
Viene emessa da un Agente per la riscossione esattoriale che, di fatto, si fa carico di recuperare una somma di denaro per conto dell’ente pubblico nei cui confronti il contribuente ha un debito. Quando il debito è verso lo Stato o una delle sue emanazioni centrali interviene l’Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia). Le regioni, le province e i comuni si appoggiano di solito ad agenzie private dedite al recupero dei crediti.
La cartella esattoriale
La cartella esattoriale è un atto che apre le porte all’esecuzione forzata a danno del contribuente. Di fatto è un avviso con cui la Cosa pubblica comunica al debitore di pagare il dovuto immediatamente oppure a rate, al fine di scongiurare un pignoramento. Il termine entro il quale pagare la cartella esattoriale è fissato in 60 giorni.
Per dovere di trasparenza va osservato che il pignoramento in teoria può scattare già allo scadere del sessantesimo giorno ma che la macchina burocratica è più lenta e non è raro che una cartella esattoriale cada in prescrizione la quale, a seconda del tipo di debito, varia tra i 5 e i 10 anni, come descritto dall’articolo 2953 del Codice civile.
Va anche detto che se il contribuente saldasse il proprio debito oltre i 60 giorni di rito sarebbe, per principio almeno, chiamato a corrispondere gli interessi relativi al ritardo ulteriormente accumulato. A meno che il debito non sia rilevante, soprattutto per ritardi brevi, quello degli interessi è un discorso che può essere relativizzato perché l’Agente per la riscossione non può emettere cartelle per importi inferiori a 30 euro, così come descritto dai commi 10 e 11 dell’articolo 3 del decreto Legge 16/2012.
Come viene notificata la cartella esattoriale
Il debitore la riceve o mediante raccomandata o brevi manu, per esempio dal messo comunale oppure via Pec (posta elettronica certificata). In quest’ultimo caso occorre verificare che l’indirizzo Pec dell’Agente per la riscossione sia quello presente negli elenchi pubblici, altrimenti la cartella non è valida.
La cartella esattoriale deve rispettare i termini entro la quale può essere emessa, termini che cambiano a seconda dell’origine del debito del contribuente e deve fare esplicito riferimento agli atti che sono stati inviati precedentemente al debitore.
Il ruolo
È la lista dei debiti del contribuente. L’iscrizione a ruolo di ogni singolo debito è fatta dall’ente a cui il contribuente deve del denaro e, dopo averne dato comunicazione all’Agente per la riscossione, quest’ultimo ne dà notifica al debitore con la cartella esattoriale la quale, come visto, è l’intimazione ultima al pagamento del dovuto. Nell’elenco dei debiti, ovvero a ruolo, rientrano multe e tributi di vario genere.
L’iscrizione a ruolo può essere a titolo definitivo o provvisorio. Nel primo caso significa che la cartella esattoriale non è stata contestata, la provvisorietà dell’iscrizione prevede che la cartella sia stata impugnata al cospetto del giudice tributario, cosa questa che non è sufficiente a bloccare la riscossione ma si limita a rallentarla, giacché in attesa che il giudice si pronunci, sono richiesti pagamenti di parti dei tributi non versati. Giunto alla propria conclusione, il giudice può dare ragione al contribuente e ordinare che sia rimborsato degli importi già pagati.
Si può impugnare una cartella esattoriale?
Sì, ma soltanto se presenta imprecisioni come, per esempio, errori nei calcoli o se fa riferimento a un debito prescritto. Non avrebbe senso opporsi ai debiti iscritti a ruolo – per esempio una multa – perché, quando si riceve la relativa cartella esattoriale, i termini per opporsi alla multa sono ampiamente scaduti ma, in ogni caso, ci si può rivolgere al proprio legale di fiducia per avere delucidazioni.
C’è da sapere anche che il pignoramento non può essere eseguito se è relativo a
una cartella notificata più di un anno prima. In questo caso l’Agente per la riscossione deve notificare un’ingiunzione di pagamento che conferisce al contribuente altri cinque giorni di tempo per saldare il proprio debito.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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