L'emergenza non frena il fisco: due anni in più per notifica accertamenti

L'Agenzia ha esteso la proroga a "qualunque termine imposto agli uffici impositori". Gli atti in scadenza da qui al 31 dicembre 2020 sono “differiti” al 31 dicembre 2022

L'emergenza non frena il fisco: due anni in più per notifica accertamenti

Dalla notifica degli accertamenti alla prosecuzione delle istruttorie dei rimborsi, passando per la sospensione di ricorsi e mediazioni. L'emergenza provocata dal Covid-19 ha stravolto il calendario del fisco, che deve adesso fare i conti con nuove date e termini, tra prolungamenti e rinvii.

Come spiega Il Sole 24 Ore, l'Agenzia delle Entrate ha diffuso una circolare, la 8, in cui ha fatto chiarezza in merito a vari quesiti. Intanto è stata sottolineata l'estensione a tutte le fattispecie del differimento dei termini di decadenza e prescrizione in favore degli uffici.

Seguendo il dl Cura Italia (precisamente l'articolo 67, comma 4), e facendo riferimento ai termini di prescrizione relativi all'attività effettuata dagli stessi uffici, scatta l'applicazione dell'articolo 12 del dl 24 settembre 2015, numero 159. Che cosa significa? In poche parole, i termini di prescrizione e decadenza inerenti all'attività degli uffici (ma anche degli enti impositori, di quelli assistenziali e previdenziali e degli agenti della riscssione) non scadono più entro il 31 dicembre dell'anno durante i quali si verifica la sospensione, ma vengono prorogati fino al 31 dicembredel secondo anno successivo alla fine della sospensione”. Si tratta, dunque, tanto degli accertamenti relativi all'anno 2015 quanto quelli del 2014 in caso di omessa dichiarazione.

Le tesi della circolare numero 8

Scorrendo la circolare, l'Agenzia ha esteso la proroga a “qualunque termine imposto agli uffici impositori”. A questo proposito gli atti del registro in scadenza da qui al 31 dicembre 2020 sono “differiti” al 31 dicembre 2022. Stesso discorso vale per l'imposta sulle successioni e sugli atti di “irrogazione sanzioni da emettere entro un anno dal deposito delle memorie difensive da parte del contribuente”.

Capitolo processo tributario. La sospensione per gli Uffici prevista dal dl cura Italia includeva anche le attività del contenzioso, con sospensione fino al 31 maggio. La circolare afferma invece che per il contribuente può essere applicata la norma specifica (articolo 83) inerente ai processi, con sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Per risolvere la diatriba la circolare ha precisato che vale quest'ultima norma "speciale", soprattutto per quanto concerne “la notifica del ricorso in primo grado”.

Detto altrimenti, scrive Italia Oggi, la circolare 8 dell'Agenzia avanza una proroga biennale del termine di accertamento che sottintenderebbe una disposizione a favore dei contribuenti. E questo per due ragioni precise: intanto perché si cerca di evitare la concentrazione delle notifiche in un periodo vicino alla sospensione, poi per non sovrapporre i pagamenti dovuti con le altre rateazioni.

Le tesi dell'Agenzia lasciano alquanto perplessi, se non altro perché si parte dal presupposto che i pagamenti siano in certi casi dovuti; in molti casi, ciò comporterebbe la possibilità di iniziare a pagare il prossimo anno.

Bisogna infine considerare che il fisco dimentica che vi sono ipotesi in cui può aprirsi una fase di adesione o reclamo. Insomma, viene presa in considerazione solo un'ipotesi: quella nella quale il contribuente aderisce alle pretese del fisco, dimenticando le altre possibilità.

Commenti
Disclaimer
I commenti saranno accettati:
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
  • sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
Accedi
ilGiornale.it Logo Ricarica